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IL COMMERCIALISTA
10 Febbraio 2026 - 13:54
Documenti fiscali, conti e risorse economiche al centro delle valutazioni patrimoniali e tributarie che accompagnano la fine di un rapporto coniugale
Uno dei temi particolarmente complessi, oltre quelli umani ovviamente, che sottostanno alla separazione e al divorzio tra coniugi è quello patrimoniale.
La costruzione di un nucleo familiare produce una inevitabile commistione di impegni che indipendentemente dal regime patrimoniale scelto tra i coniugi, ha degli effetti all’atto della cessazione del rapporto di coppia.
Oltre la sfera giuridica, gli effetti fiscali e tributari in vicende come queste non sono trascurabili e non sempre costituiscono una aggravante rispetto alla crisi di relazioni, emotiva e personale.
In primo luogo, per quanto la Corte di Cassazione sia intervenuta molte volte a regolare un tema dibattuto come quello dell’assegno di mantenimento e la sua obbligatorietà entro certi termini, la normativa fiscale cambia a seconda che l’assegno sia destinato al coniuge o ai figli.
L’assegno periodico versato all’ex coniuge è deducibile dal reddito complessivo di chi lo eroga, mentre costituisce reddito imponibile per chi lo riceve (art. 10, comma 1, lettera c del TUIR). Così semplicemente chi lo versa ha diritto di scaricarne l’importo dal proprio reddito mentre chi lo riceve lo deve dichiarare in dichiarazione dei redditi.
L’assegno riconosciuto per il mantenimento dei figli non è deducibile invece per chi lo eroga e non costituisce reddito per chi lo riceve.
Gli aspetti fiscali della gestione della casa che resta al coniuge assegnatario sono invece regolati in questo modo. Per il coniuge assegnatario l’abitazione è considerata principale, sempre che questi vi risieda abitualmente, e così sarà esente da IMU. Sarà a suo carico invece la TARI, salvo accordi differenti, in quanto utilizzatore materiale del bene.
In caso intervenga una cessione tra gli ex coniugi di una quota di proprietà di un immobile, la stessa è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale se la cessione avviene nell’ambito di un accordo di separazione o divorzio.
Quando la separazione comporta la vendita di immobili o il trasferimento di quote di proprietà, possono sorgere problematiche fiscali legate alla plusvalenza.
La vendita di una casa acquistata da meno di cinque anni potrebbe generare una plusvalenza tassabile, a meno che non sia stata utilizzata come abitazione principale per la maggior parte del tempo.
Se il trasferimento dell’immobile tra i coniugi avviene in forza di un accordo omologato dal tribunale, l’operazione è esente da imposta sulle plusvalenze.
Dopo la sola sentenza di separazione gli ex coniugi non possono più presentare dichiarazione dei redditi congiunta e di conseguenza la detrazione per il coniuge a carico – se esistente – non è più applicabile e le detrazioni per i figli a carico devono essere ripartite tra i genitori salvo accordi diversi.
Nel caso in cui uno o entrambi i coniugi siano titolari di un’impresa, la separazione può comportare importanti conseguenze fiscali e patrimoniali.
Se l’azienda è intestata a uno solo dei coniugi, di norma non viene coinvolta nella separazione, salvo che l’altro coniuge dimostri di aver contribuito in modo significativo alla sua crescita.
Nel caso di società a partecipazione congiunta, la separazione può comportare la necessità di una cessione di quote o di una liquidazione della partecipazione.
Quanto al TFR eventualmente maturato tra coniugi, sotto il profilo legale, durante la separazione legale non spetta alcuna quota del TFR al coniuge, ma il diritto sorge solo dopo il divorzio, a patto che il coniuge richiedente sia titolare di assegno divorzile, non si sia risposato e il TFR sia maturato dopo la domanda di divorzio.
La quota di TFR va richiesta all’altro coniuge, in entrambi i casi ovviamente, e si ha diritto al 40% della quota di TFR maturata durante il matrimonio, calcolata sugli anni di coabitazione, esclusi anticipi e fondi pensione, e da richiedere entro 10 anni dalla sentenza definitiva.
Considerato che spesso la ricezione del TFR da parte del datore di lavoro sconta temporaneamente una imposta sostitutiva soggetta a ricalcolo da parte di Agenzia Entrate in un secondo momento, non è infrequente che il coniuge destinatario del TFR si trovi a dover assegnare parte del TFR all’altro coniuge ma pagare, mesi dopo, le imposte sull’intero importo ricevuto.
È necessario quindi chiedere la corresponsione di parte del tributo all’ex coniuge già prevedendo, in sede di prima ripartizione, che possa avverarsi questa circostanza.
In materia di successione ereditaria, in caso di divorzio, il vincolo matrimoniale si scioglie, comportando la perdita automatica di tutti i diritti ereditari nei confronti dell’ex coniuge, non dei figli ovviamente, sia nella successione legittima che in quella testamentaria.
L’ex coniuge non è più considerato erede legittimario. Tuttavia, persistono tutele economiche specifiche come il diritto a una quota della pensione di reversibilità, del TFR e, in situazioni di bisogno, la possibilità di chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità.
Sul tema della reversibilità della pensione, la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile, non ha contratto nuove nozze e il rapporto lavorativo del defunto è anteriore al divorzio. Se il defunto si è risposato, il Tribunale suddivide la pensione tra ex coniuge e coniuge superstite basandosi su durata del matrimonio, convivenza e necessità.
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
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