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La battaglia legale
21 Giugno 2023 - 12:55
Sarà discusso al Tar di Lecce il ricordo i Acciaierie d'Italia contro l'ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci sulle emissioni di benzene. Lo ha deciso il Tar del Lazio, al quale l'azienda siderurgica aveva proposto il ricorso chiedendo la sospensione del provvedimento adottato dal sindaco il 22 maggio scorso.
«Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) - scrivono i giudici amministrativi del Tar Lazio - dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce, davanti al quale il processo potrà essere riassunto» .
Secondo i giudici del Tar Lazio, «i provvedimenti gravati hanno effetto nell'ambito della sola Regione Puglia, trattandosi di impianto sito nella città di Taranto». Pertanto, «le contrarie ragioni addotte dalla difesa della ricorrente (legate alla presenza su tutto il territorio nazionale del gruppo industriale di cui la ricorrente è parte, alla natura strategica dell'impianto di Taranto e ai possibili effetti economici dell'ordinanza impugnata sul mercato dell'acciaio) non possono ritenersi integrare gli effetti del provvedimento gravato qualificanti ai fini della competenza per territorio».
I giudici ritengono che bisogna «avere riguardo agli interessi di natura ambientale che l'ordinanza gravata afferma di tutelare, che sono circoscritti alla sfera locale».
«Tale delimitazione degli effetti - affermano ancora i giudici del Tar Lazio - è testimoniata proprio dalle presupposte comunicazioni delle autorità sanitarie competenti al sindaco di Taranto, le quali riferiscono di possibili pregiudizi alla salute della
popolazione dell'area di Taranto».
Ricordiamo che l'ordinanza della quale Acciaierie d'Italia chiede la sospensione contesta l'aumento delle emissioni di benzene
sulla base dei rapporti di Asl Taranto e Arpa Puglia e per questo il sindaco ha intimato ad Acciaierie d'Italia e ad Ilva in amministrazione controllata di rimuovere le cause in 30 giorni. Altrimenti, nei successivi 30 giorni le due società dovranno fermare gli impianti dell'area a caldo.
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