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L'avvocato

La nuova normativa penale sull’uso illecito dell’AI (Legge 132/2025)

La Legge 132/2025 punisce l’uso illecito dell’intelligenza artificiale e dei deepfake, tutelando reputazione e sicurezza delle persone

Il "parere" legale

L’intervento legislativo risponde all’urgenza di contrastare le minacce poste dall’uso distorto di queste tecnologie

partire dal 10 ottobre 2025 entra in vigore la Legge n. 132/2025, che introduce nel codice penale italiano un nuovo reato legato all’uso illecito di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, come video deepfake, immagini sintetiche, audio falsificati e testi automatizzati. L’intervento legislativo risponde all’urgenza di contrastare le minacce poste dall’uso distorto di queste tecnologie, soprattutto in termini di tutela della dignità, della reputazione e della sicurezza delle persone.

Il cuore della riforma è la previsione di un nuovo reato specifico che punisce:

la produzione, diffusione o utilizzo illecito di contenuti generati tramite AI che simulano, alterano o creano in modo ingannevole immagini, audio o video riferiti a persone reali;

la violazione della volontà o del consenso del soggetto ritratto o rappresentato;

la manipolazione dei contenuti con finalità lesive, come il discredito, la diffamazione, l’inganno pubblico, o l’intento di ledere interessi giuridici rilevanti.

L’obiettivo è quello di colmare un vuoto normativo che finora rendeva difficile perseguire penalmente chi sfruttava l’AI per fini illeciti.

La legge introduce aggravanti specifiche in caso di:

utilizzo dell’AI per commettere altri reati, come truffa, stalking, molestie, o estorsione;

danno a minori o soggetti vulnerabili;

diffusione massiva tramite piattaforme online, con effetto moltiplicatore del danno;

utilizzo per fini politici, discriminatori o terroristici.

Le pene previste dal nuovo articolo 612-quater del codice penale vanno dalla reclusione da 1 a 5 anni, ma possono essere aumentate fino a 8 anni in presenza di aggravanti. La Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale, ha previsto l’introduzione, all’art. 612-quater c.p., di una nuova fattispecie incriminatrice di “illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, volta a sanzionare - con la pena della reclusione da uno a cinque anni - “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”.

Il legislatore ha cercato di bilanciare la tutela penale con il rispetto della libertà di espressione e della ricerca scientifica, nonché dello sviluppo tecnologico. La norma non limita, ovviamente, l’uso legittimo dell’AI a fini creativi, educativi o giornalistici, purché sia chiaramente segnalata la natura artificiale dei contenuti.

I settori particolarmente coinvolti sono:

Social media: diventa reato pubblicare deepfake che simulano personaggi pubblici o privati in situazioni false o lesive;

Politica ed elezioni: tutela dell’informazione democratica da manipolazioni digitali;

Pornografia non consensuale (deepfake porn): severamente sanzionata, specie se coinvolge minori o contenuti a carattere sessuale esplicito;

Criminalità informatica: uso dell’AI per ingannare le vittime con voci o volti falsificati, ad esempio per truffe.

Viene richiamato il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti: le aziende che sviluppano, gestiscono o diffondono sistemi di AI usati per commettere questi reati potranno essere soggette a sanzioni amministrative o alla confisca dei profitti illeciti, se non dimostrano di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire l’uso distorto delle tecnologie.

Con questa legge, l’Italia si pone all’avanguardia in Europa nella regolamentazione penale dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, si attendono ora:

Chiarimenti applicativi da parte della giurisprudenza;

Linee guida operative per forze dell’ordine, magistratura e aziende tech;

Un coordinamento europeo, considerando la proposta di AI Act dell’Unione Europea, per evitare disparità normative tra Paesi.

La Legge 132/2025 rappresenta un passo importante nel contrasto all’uso illecito dell’intelligenza artificiale, ma apre anche interrogativi su limiti, controlli e garanzie. Il bilanciamento tra innovazione tecnologica e protezione dei diritti fondamentali sarà cruciale per l’effettiva efficacia della norma.

e-mail: avv.mimmolardiello@gmail.com  
sito: www.studiolegalelardiello.it

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