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L'avvocato

La “kiss cam” e gli strumenti di tutela della privacy e in relazione alla illecita diffusione delle immagini

Una piccola guida relativa alle più rilevanti implicazioni giuridiche tra diritto all’immagine, privacy e responsabilità

Il "parere" legale

La diffusione illecita di immagini può comportare sanzioni penali e azioni civili per il risarcimento dei danni

L’episodio occorso nel corso del concerto del noto gruppo “Coldplay”, che ha visto due ignari spettatori vittime di una una fotografia (o meglio, del video) della cosiddetta “kiss cam”, divenuto poi virale, solleva diverse questioni giuridiche interessanti, in particolare in relazione alla tutela della privacy e del diritto all’immagine in relazione alla partecipazione ad eventi di grande richiamo, ai quali si partecipa, appunto, nelle vesti di semplici spettatori, ma ci si può ritrovare al centro di una inaspettata popolarità ed eco mediatica.
Ecco un’analisi dei principali aspetti legali, focalizzandosi ovviamente sul perimetro giuridico delle norme attualmente vigenti in Italia:

1. Diritto all’Immagine e Consenso Liceità della Ripresa in Luogo Pubblico: In Italia, l’articolo 97 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) regolano la ripresa e la diffusione di immagini. Generalmente, l’acquisto di un biglietto per un evento pubblico come un concerto implica l’accettazione di alcune condizioni, tra cui quella relativa alla possibilità di essere ripresi. Le condizioni di vendita di piattaforme di biglietteria (es. TicketOne) spesso specificano che l’ingresso allo spettacolo comporta il consenso a essere fotografati, filmati e inquadrati su maxischermi o per scopi promozionali. Questo rende la ripresa in sé da parte degli organizzatori normativamente legittima.

2. Consenso Implicito vs. Consenso Esplicito: Il consenso a essere ripresi in un luogo pubblico è spesso considerato “implicito” se l’individuo si espone volontariamente alla vista del pubblico e le riprese non sono lesive della dignità o della reputazione. Tuttavia, questo consenso implicito incontra dei limiti rispetto alla eventuale lesione della sfera personalissima dell’individuo che viene ripreso.

3. Limiti alla Diffusione: Il punto critico non è tanto la ripresa in sé, quanto la diffusione delle immagini. La legge italiana vieta di diffondere immagini riconoscibili di una persona senza il suo consenso, salvo eccezioni specifiche (es. persone notorie, fatti di interesse pubblico o necessità di giustizia/polizia).

4. Violazione della Privacy: Nel caso della “kiss cam” dei Coldplay, la coppia è stata ripresa in un momento privato (seppur in un contesto pubblico) e la diffusione virale del video, con la successiva identificazione e il gossip sulla loro vita privata (il fatto che fossero amanti e non coniugi ufficiali), ha sollevato forti dubbi sulla violazione della privacy. Anche se la ripresa iniziale può essere considerata legittima, la diffusione incontrollata che ne è seguita ha superato i limiti del consenso implicito e ha portato a conseguenze dannose per la reputazione e la vita privata degli interessati. Il Codacons ha infatti chiesto di vietare le “kiss cam” in Italia, proprio per la potenziale violazione della privacy.

5. Diritto d’Autore e Opere dello Spettacolo Diritti dell’Organizzatore: L’organizzatore di un concerto detiene i diritti sullo spettacolo stesso. Questo include il diritto di vietare ai fotografi non accreditati di scattare e vendere foto dell’evento o degli artisti sul palco. Spesso, ai fotografi accreditati è consentito scattare solo per le prime canzoni, e poi devono lasciare lo spazio ai fotografi ufficiali.
Diritti del Fotografo/Videomaker: Chi scatta la foto o realizza il video è il titolare dei diritti d’autore su quell’opera, a condizione che abbia un carattere creativo (artt. 1 e 2 della L.d.A.). Tuttavia, questo diritto è subordinato ai diritti delle persone ritratte e ai diritti dell’organizzatore dello spettacolo.
Uso Personale vs. Uso Commerciale/Diffusione Pubblica: Un conto è scattare una foto o girare un breve video con il proprio smartphone per uso personale; un altro è pubblicarlo sui social media o, peggio, utilizzarlo a fini commerciali senza le opportune autorizzazioni. La pubblicazione sui social media, pur non essendo direttamente commerciale, ha comunque una valenza pubblica e può comportare una diffusione incontrollata che supera i limiti del “mero uso personale”.

Responsabilità e Risarcimento

Responsabilità del Diffusore: Chi ha diffuso per primo il video (ad esempio, un utente che lo ha caricato sui social media) o chi ha contribuito alla sua viralità, potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione della privacy e per il danno reputazionale subito dalla coppia.
Rimozione dei Contenuti: Le persone riprese hanno il diritto di richiedere la rimozione dei contenuti che violano la loro privacy.

Sanzioni Penali e Civili: La diffusione illecita di immagini può comportare sanzioni penali e azioni civili per il risarcimento dei danni.

In sintesi, l’episodio della “kiss cam” dei Coldplay evidenzia il delicato equilibrio tra la libertà di ripresa in contesti pubblici, il diritto alla privacy dei singoli e la rapidità della diffusione dei contenuti nell’era digitale.

Sebbene la ripresa in sé possa essere lecita in virtù del consenso implicito fornito con l’acquisto del biglietto, la successiva diffusione virale e l’identificazione della coppia hanno portato a conseguenze che, dal punto di vista legale, potrebbero configurare una violazione del diritto all’immagine e della privacy, con potenziali responsabilità per chi ha diffuso il contenuto.

e-mail: avv.mimmolardiello@gmail.com  
sito: www.studiolegalelardiello.it

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