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Plurimi atteggiamenti ostili, è “stalking occupazionale”

E' richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia

Il parere legale

I Giudici di Legittimità sottolineano poi che «l’ambiente di lavoro non è una zona franca dello stalking»

Il mobbing messo in atto da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti può essere punito con una condanna per stalking.
Lo ha sancito la Cassazione che, con una sentenza depositata dalla quinta sezione penale, ha confermato la condanna per atti persecutori inflitta dalla Corte d’appello di Salerno al presidente di una società di servizi accusato di avere, «tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, ingenerato nelle persone offese un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerle ad alterare le loro abitudini di vita».
Dunque, la Suprema Corte ha sancito che rientra negli atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che punti a dimostrare ostilità verso il lavoratore dipendente, attraverso la sua mortificazione e l’isolamento nell’ambiente di lavoro, «che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi».
I Giudici di Legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui «integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima».
Anche nel caso di “stalking occupazionale” – prosegue la Corte – «per la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è sufficiente il generico, con la conseguenza è che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico».
Secondo la Cassazione, inoltre, nessun rilievo può essere riconosciuto al fatto che le condotte dell’imputato fossero finalizzate a «rendere più efficiente la società» o al fatto che «fossero condivise dal Consiglio di Amministrazione», atteso che «l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed, in genere, mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela della persona – e, nel caso specifico, del lavoratore – in ogni caso prevalere sugli interessi economici»; e ciò senza contare che «la condivisione da parte degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione potrebbe semmai comportare una condivisione da parte di tali soggetti della responsabilità penale e, giammai, l’assoluzione dell’imputato».
I Giudici di Legittimità sottolineano poi che «l’ambiente di lavoro non è una zona franca dello stalking», specialmente «quando il datore di lavoro compie un abuso di potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi».
Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, l’imputato «aveva reiteratamente minacciato le persone offese, li ha invitati a confrontarsi fisicamente con lui», li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti».

e-mail: avv.mimmolardiello@gmail.com  
sito: www.studiolegalelardiello.it

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