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L'Avvocato
04 Dicembre 2024 - 05:59
Il braccialetto elettronico
Il Giudice, nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve obbligatoriamente disporre anche l’applicazione degli strumenti di controllo, comunemente noti come “braccialetti elettronici”. L’art. 282-ter del codice di procedura penale, sotto la rubrica «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», prevede che “Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.
Nei casi di cui all’articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l’applicazione delle “particolari modalità di controllo” previste dall’articolo 275-bis.
A sua volta, l’art. 275-bis, c.p.p., sotto la rubrica «Particolari modalità di controllo», prevede che “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
Con la L. 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, il legislatore ha inteso modificare il regime delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, in relazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’art. 282ter c.p.p., nella formulazione introdotta con la L. 19 luglio 2019 n. 69, prima della modifica introdotta dall’art. 12 della L. n. 168 /2023, prevedeva che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrivesse all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, “anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis”. L’attuale formulazione dell’art. 275-bis c.p.p. è stata introdotta dall’art. 1 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 10, che ha sostituito le parole “se ritiene necessario” con le parole “salvo che le ritenga non necessarie” con riferimento ai particolari strumenti di controllo.
La norma è stata poi ancora modificata dall’art. 123 della L. 24 novembre 2023 n. 168. Per effetto della modifica del 2013, la misura degli arresti domiciliari, di regola, si accompagna all’applicazione degli strumenti tecnici di controllo e, solo laddove il giudice ritenga, con adeguata motivazione, che non sia necessario, potrà essere disposta senza il corredo di tali strumenti. Come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi “ordinariamente” caratterizzati dall’imposizione del controllo elettronico che, quando non necessario, deve essere espressamente escluso. Le Sezioni Unite hanno chiarito che gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o altro strumento equipollente non integrano una nuova ed autonoma misura coercitiva, configurando la prescrizione del mezzo tecnico previsto dall’art. 275-bis c.p.p. piuttosto una modalità esecutiva applicabile alle misure cautelari già esistenti; di guisa che, il giudice che sia investito della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, ove non sia possibile il monitoraggio con il detto dispositivo, rivalutare la fattispecie concreta ed individuare la misura da applicare alla luce del principio cardine di adeguatezza, che tenga conto della sua idoneità in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, secondo un criterio di proporzionalità, in ossequio al principio del “minimo sacrificio per la libertà personale”.
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