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L'Avvocato
18 Settembre 2024 - 06:27
Stalking condominiale
Il reato di atti persecutori (stalking) è stato introdotto nel nostro ordinamento solo in tempi recenti, con l’innesto nel codice penale - ad opera dell’art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modifiche, con la l. 3 aprile 2009, n. 38) - dell’art. 612-bis c.p. che punisce il fatto di chi con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da procurare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero di costringere lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita.
Le condotte, che evidentemente possono verificarsi con molteplici modalità, tutte idonee a ledere il bene giuridico tutelato della possibilità di osservare le proprie ordinarie attività di vita con serenità, ben possono ovviamente incastonarsi nel contesto della convivenza condominiale. Il condominio può diventare, quindi, il contesto entro il quale trovarsi a fronteggiare comportamenti reiterati dal persecutore, tanto da determinare un evidente cambiamento delle abitudini di vita del vicino, che tenta di evitare in tutti i modi di incontrare lo stalker modificando i propri orari di entrata e di uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile, preso da un palese stato d’ansia.
Molto spesso lo stalker spia la vittima, anche ricorrendo a telecamere puntate verso l’abitazione del vicino “preso di mira”. A tale proposito sembra utile esaminare una recentissima Sentenza della Suprema corte, in relazione alla quale è stata emessa una interessante Sentenza da parte della quinta sezione penale della Corte di cassazione (sentenza n. 12744 del 27 marzo 2024). Nel caso specifico, Il Tribunale territoriale confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, avente ad oggetto una telecamera che, secondo l’impostazione accusatoria, era stata utilizzata in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p., da un condomino; quest’ultimo infatti aveva installato l’apparecchio presso la propria abitazione, in modo da riprendere la porta d’ingresso dell’abitazione del vicino.
Nei confronti di tale decisione il condomino interessato dal provvedimento, proponeva tempestivo ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento. La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Secondo i giudici supremi la motivazione sul punto svolta dal tribunale del riesame, come denunciato dal ricorrente, si è rivelata meramente apparente; infatti la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice dell’impugnazione si sia limitato ad affermare che l’indagato è stato trovato in possesso della telecamera in sequestro, posizionata in modo da riprendere l’uscio della persona offesa, e che sulla memoria del telefono cellulare in suo possesso vi erano delle foto raffiguranti l’ingresso dell’abitazione della persona offesa.
I giudici supremi, nel loro pronunciamento, hanno dunque messo in rilievo la mancanza di un concreto riferimento ad elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato, dunque, né ragioni tali da giustificare, in relazione all’ipotizzato stalking condominiale, l’adozione della misura coercitiva adottata sul bene di proprietà dell’indagato.
La sentenza in commento non ha ritenuto rilevante, in relazione al reato di stalking, una telecamera posizionata in modo da riprendere l’uscio del vicino e la presenza sulla memoria del telefono cellulare dell’indagato di foto raffiguranti l’ingresso dell’abitazione della persona offesa. Il comportamento esaminato potrebbe, però, rientrare nell’ambito di un’altra fattispecie di reato, vale a dire quello di interferenze illecite nella vita privata: integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione).
La Cassazione ha chiarito che, affinché non vi sia reato, è necessario che la registrazione avvenga con la partecipazione e il consenso dei soggetti coinvolti. In assenza di questi elementi, l’atto di registrazione si configura come una violazione della vita privata, indipendentemente dalle intenzioni o dalle giustificazioni addotte dall’indagato (Cass. pen., sez. V, 02/02/2024, n. 4840). Sempre a proposito di riprese bisogna sottolineare che in giurisprudenza si ammette la possibilità di considerare prove utilizzabili le registrazioni e videoriprese delle aree comuni che testimonino le condotte dello stalker. In ogni caso la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione dei reati, non è un’interferenza illecita nella vita privata degli altri condomini, in quanto la giurisprudenza di legittimità afferma che l’uso di telecamere, installate all’interno di un’abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso non integra il reato.
Queste aree sono infatti destinate all’uso indeterminato di persone e quindi non riguardano il domicilio, la privata dimora o le sue appartenenze, di un condomino. Lo stesso principio è applicabile all’installazione di telecamere che riprendano le scale condominiali ed i pianerottoli, poiché tali ambiti non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, ma sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (App. Catania, sez. II, Sent. 15 febbraio 2022). In ogni caso merita di essere sottolineato che uno strumento particolarmente utile per fermare lo stalker è certamente “l’ammonimento del Questore” (introdotta dal D.L. 11/2009 convertito legge 38/2009), strumento amministrativo con finalità dissuasiva e funzione cautelare, propedeutico al procedimento penale vero e proprio. Tale strumento è utilizzato anche per fermare lo stalker condominiale.
Infine si ricorda che l’art.1 della legge 24 Novembre 2023 n. 168 (c.d. Legge Roccella) ha ampliato i casi in cui il questore, anche in assenza di querela, può procedere all’ammonimento.
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