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Cosa ci aspetta con l’autonomia differenziata?

Il procedimento per il conferimento di nuove forme di autonomia alle Regioni

Autonomia differenziata

Autonomia differenziata

Con la legge 26 giugno 2024, n. 86, si disciplina per la prima volta il procedimento per il conferimento di nuove forme di autonomia alle regioni.

È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dopo un complicato iter legislativo ed un acceso dibattito tra le forze politiche, la legge 26 giugno 2024, n. 86, che intende dare attuazione al già preesistente articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di autonomia differenziata, oggetto di una riforma voluta dal parlamento già diversi anni fa. La nuova Legge si compone di undici articoli ed è volta a definire i principi generali e il procedimento per la stipula, l’attuazione e la modifica delle intese tra Stato e regioni, oltre che per l’attribuzione a queste ultime di ulteriori forme di autonomia in relazione a determinate materie (articolo 1).

L’iter relativo alla concreta concessione dell’attribuzione dell’autonomia (articolo 2) è scandito in quattro fasi. La prima fase riguarda l’avvio dei negoziati, che si svolgono principalmente fra la regione interessata e il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Meritevole di menzione è il potere, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, di limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie, a tutela dell’unità nazionale. La seconda fase riguarda l’approvazione dello schema di intesa preliminare, che deve essere trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell’espressione del relativo parere e, successivamente, ai competenti organi parlamentari per l’approvazione di atti di indirizzo sul medesimo. Lo schema di intesa è poi trasmesso alla regione interessata, che provvede alla consultazione con gli enti locali.

La terza fase consiste nella predisposizione dello schema di intesa definitivo, con il relativo disegno di legge di approvazione, su cui delibera il Consiglio dei ministri. La quarta e ultima fase prevede la presentazione del disegno di legge alle Camere, con l’attivazione del procedimento di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Non vi è dubbio che, allo stato, l’iter si presenta complesso, con un percorso di autorizzazione che, senza i necessari correttivi, potrebbe comportare un allungamento dei tempi necessari al conferimento dell’autonomial trasferimento di ulteriori funzioni alle regioni è consentito subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (articolo 3). Conseguentemente, la legge in esame delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione dei LEP in determinate materie. Il legislatore seleziona soltanto alcune delle materie di cui agli articoli 116, terzo comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, tra cui si ricordano salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti e cultura. Spetta ai menzionati decreti legislativi definire, altresì, le procedure e le modalità di monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei LEP. Resta allo stato irrisolto il problema del finanziamento e della misurabilità dei LEP, e cioè della definizione dei relativi costi e fabbisogni standard, a cui la Commissione istituita per l’individuazione dei LEP aveva rivolto particolare attenzione.

Tale passaggio risulta indispensabile per individuare l’impatto dell’erogazione dei LEP sulla finanza regionale; per accertare l’adeguatezza delle risorse regionali disponibili per il finanziamento dei LEP; per consentire una integrazione di tali risorse, qualora insufficienti, mediante il fondo perequativo statale, ma anche per integrare le prestazioni da includere nel novero dei LEP. Per il trasferimento delle funzioni alle regioni, la legge distingue fra materie riferibili ai LEP e altre materie (articolo 4). Nel primo caso, il trasferimento delle funzioni può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo aver stanziato le necessarie risorse.

Nel secondo caso, il trasferimento delle funzioni può avvenire immediatamente, ma pur sempre nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite, si indica come fonte la compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali. Viceversa, per l’individuazione dei tributi e per la disciplina specifica del finanziamento si rinvia all’intesa tra Stato e regione (articolo 5). Al fine di evitare distorsioni, si precisa, comunque, che le risorse finanziarie devono assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non abbiano sottoscritto delle intese, e che sono garantite l’invarianza e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna regione, insieme alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante (articolo 9). Infine, si stabiliscono misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, individuando altresì alcune fonti per le relative risorse (articolo 10).

Tutte le materie di potestà legislativa concorrente, che potranno essere oggetto di “autonomia differenziata” (art. 117, terzo comma, Cost.). Si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

avv.mimmolardiello@gmail.com  
www.studiolegalelardiello.it

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