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Si perde l’assegno di divorzio?

Cosa accade dal punto di vista economico quando l’ex coniuge va a convivere stabilmente con un nuovo partner

Si perde l’assegno di divorzio?

Si perde l’assegno di divorzio?

Di norma, quando due coniugi divorziano, quello economicamente più forte è tenuto a corrispondere all’altro un assegno mensile, affinché provveda alle proprie esigenze di vita. Come spesso accade, però, il beneficiario potrebbe decidere di rifarsi un’esistenza e di andare a convivere stabilmente con un nuovo compagno o una nuova compagna. In questo caso, se il suo nuovo partner ha una posizione economica stabile, l’ex coniuge potrebbe non avere più bisogno dell’assegno divorzile per vivere.

Cosa succede in questi casi? Con la nuova convivenza si perde l’assegno di divorzio? L’assegno divorzile è definito come un obbligo economico che uno dei due ex coniugi deve assumere dopo il divorzio, fornendo un sostegno periodico all’altro, qualora quest’ultimo non disponga di risorse sufficienti o non sia in grado di procurarsele a causa di motivi oggettivi. Questo tipo di assegno si distingue dall’assegno di mantenimento, che è previsto a seguito della separazione legale dei coniugi. Per quanto riguarda la normativa, l’assegno divorzile è regolato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. Il testo della legge è relativamente conciso e richiede un’interpretazione che consideri le varie sentenze della Corte di Cassazione, che nel tempo hanno chiarito i requisiti per l’attribuzione dell’assegno e i criteri per determinarne l’importo. La norma sopra citata specifica che, in caso di divorzio, il Tribunale può decidere che uno dei coniugi debba versare periodicamente un assegno all’altro, se quest’ultimo non possiede mezzi sufficienti o non è in grado di procurarseli autonomamente per motivi validi. In base a questa disposizione, il Tribunale deve considerare diversi fattori nella sua decisione, tra cui le condizioni economiche e personali dei coniugi, le ragioni della sentenza, il contributo di ciascuno alla vita familiare e alla creazione del patrimonio individuale o condiviso, e il reddito di entrambi, valutando tutti questi elementi in relazione alla durata del matrimonio.

Lo strumento della modifica dell’importo dell’assegno divorzile è un meccanismo procedimentale che consente di modificare la somma stabilita, di eliminarla o di iniziare a riceverla se in precedenza era stata declinata o non richiesta. La modifica dell’assegno può avvenire in base all’art. 9, comma 1, della legge n. 898/1970, quando emergono “ragioni giustificate” dopo la sentenza che determina la fine del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili. Per “ragioni giustificate” si intendono eventi nuovi che si verificano dopo la decisione. Riguardo all’azione del giudice nei confronti di queste “ragioni giustificate”, si fa riferimento alla sentenza n. 787/2017 della Corte di Cassazione. Questa sentenza specifica che la revisione dell’assegno post-divorzio richiede non solo la constatazione di un cambiamento nelle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche che tale cambiamento influenzi l’equilibrio patrimoniale stabilito precedentemente, valutando comparativamente le condizioni economiche di entrambe le parti. Se uno degli ex coniugi va a convivere con un nuovo partner, cosa succede dal punto di vista economico? Con la nuova convivenza si perde l’assegno di divorzio? Una risposta chiara e dettagliata viene dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 32198/2021 hanno chiarito che l’inizio di una nuova convivenza da parte di un ex coniuge non conduce automaticamente alla cessazione del diritto di ricevere l’assegno divorzile. Invece, tale evento implica una revisione dell’importo assegnato, distinguendo tra gli aspetti assistenziali e quelli compensativi dell’assegno.

Mentre la parte assistenziale tende a decadere in presenza di una nuova relazione stabile, la parte compensativa persiste, essendo collegata agli eventi e ai contributi forniti durante il matrimonio. Questa decisione si basa sul principio che la parte assistenziale dell’assegno ha lo scopo di sostenere economicamente il coniuge meno abbiente. Tuttavia, quando si forma una nuova famiglia di fatto, si presume che tale necessità svanisca, in linea con il principio di autoresponsabilità. Questo perché, in presenza di elementi come figli in comune o contributi economici condivisi nella nuova convivenza, si intende che il bisogno di sostegno finanziario dal precedente coniuge sia venuto meno. D’altro canto, l’aspetto compensativo dell’assegno si concentra sul riconoscimento del contributo dato dall’ex coniuge durante il matrimonio.

Questo include l’apporto alla vita quotidiana e le opportunità lavorative sacrificate per la famiglia, con l’entità dell’assegno influenzata anche dalla durata del matrimonio stesso. Pertanto, la sentenza stabilisce che una nuova convivenza non comporta de plano la caducazione dell’efficacia del diritto all’assegno divorzile. In tale contesto, il giudice deve valutare ciascun caso individualmente per determinare l’importo compensativo dell’assegno, escludendo la componente assistenziale non più rilevante. Inoltre, anche in caso di una convivenza stabile, l’ex coniuge potrebbe ancora avere diritto al mantenimento, se sussistono entrambi i seguenti presupposti:

  • la nuova convivenza non deve aver migliorato le condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno, che continua quindi a trovarsi in una situazione di difficoltà economica;
  • il coniuge beneficiario dell’assegno deve aver perso la propria capacità di guadagno a causa di sacrifici fatti durante il matrimonio, con il consenso dell’ex coniuge, per dedicarsi alla gestione domestica.

Questi principi sono stati espressi dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 6443/2024

avv.mimmolardiello@gmail.com  www.studiolegalelardiello.it

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