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L'Avvocato
17 Aprile 2024 - 06:36
Guardia Medica: quando può commettere reato
La Cassazione Penale, con recentissimo pronunciamento del mese di Marzo del corrente anno, riaffronta la tematica dell’omissione di ufficio da parte di quei medici che svolgono la funzione di guardia medica territoriale. Questi i fatti presi in esame dalla Suprema Corte. Un medico che aveva assunto l’incarico di medico di guardia territoriale, era stato condannato dalla Corte di Appello per rifiuto di atti di ufficio in quanto aveva rifiutato di eseguire la visita domiciliare presso un paziente.
La telefonata di richiesta di visita giunse da parte della moglie del paziente. Dalla registrazione della conversazione, secondo quanto emerso nel processo, la signora aveva riferito al medico di avere già contattato in precedenza la guardia medica e richiedeva la visita domiciliare in quanto il marito aveva forte bruciore allo sterno accompagnato da irradiazione di dolore sulle braccia e sulle dita delle mani. La guardia medica, a seguito di mero consulto telefonico, effettuava diagnosi di gastroenterite e non riteneva necessaria la visita domiciliare, nonostante l’insistenza dell’allarmatissima donna, fortemente preoccupata per le condizioni del marito che ictu oculi apparivano gravi. Successivamente il quadro clinico risultò essere un infarto con successivo decesso del paziente. La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva comunque escluso che la condotta omissiva del medico di guardia avesse causalmente cagionato la morte del paziente anche sulla base di una perizia collegiale. Il procedimento di secondo grado si concludeva con la condanna per rifiuto di atti di ufficio, in virtù di una diversa qualificazione della condotta, basata sull’esito dell’ascolto della registrazione della telefonata.
I Giudici della Suprema Corte dunque, attraverso il pronunciamento del Gennaio del corrente anno, hanno confermato la Sentenza, ratificando il principio di diritto secondo cui il medico, che assume il servizio di guardia medica, incardina la funzione di pubblico ufficiale ed integra “il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave, trattandosi di un reato di pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi.”. L’omissione di atti di ufficio, nel caso in discussione, è un reato di pericolo, tanto che l’effettivo stato di salute del paziente nulla rileva ai fini della sua realizzazione, ma conta la sintomatologia che viene descritta e recepita dal medico di guardia. È ben chiaro in sentenza che il ruolo del medico di guardia assume, come sempre, quel valore di garanzia a tutela del diritto alla salute ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, fine ultimo dello Stato nelle modalità con le quali organizza l’assistenza al cittadino.
Difatti, l’omissione di atti di ufficio rientra tra i delitti contro la pubblica amministrazione, in quanto è sanzionata la violazione di doveri imposti e, di conseguenza, il rifiuto consapevole alla visita in assenza di altre esigenze di servizio. È molto utile sottolineare come i Giudici della Cassazione penale, in questa sentenza, richiamano due criteri, in forza degli elementi di prova disponibili, su cui bisogna riflettere assai attentamente: a) la ragionevolezza, come elemento che il giudice deve adottare nella valutazione della condotta del medico che, ricevendo le informazioni sullo stato di salute per via telefonica, discrezionalmente decide di omettere la visita sulla base della sintomatologia riferita e della propria esperienza, ricollegandosi al fatto concreto; b) l’inequivocità della gravità di allarme in riferimento alla sintomatologia ingravescente; Rimarca, infatti, la sentenza: “In sostanza, il delitto è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte ad una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, quale appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente”.
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Testata: Buonasera
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