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L'Avvocato

Molestie con sistemi social: non si configura il reato se chi riceve i messaggi può disattivare le notifiche

L'interpretazione dei Giudici di Legittimità

Uno smartphone

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In tema relativo al delitto di molestie (art. 660 c.p.), importante la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha puntato il faro su alcune specificità all’interno della indicizzazione “col mezzo del telefono” delle condotte consistenti nell’invio di messaggi tramite le piattaforme Instagram e Facebook.

I Giudici di Legittimità si sono dunque posti il tema della corretta interpretazione dell’espressione “col mezzo del telefono”, utilizzata dal legislatore del 1930 con riferimento a quelle che, all’epoca, erano le comunicazioni “tradizionali” a mezzo del telefono.

Partendo dal presupposto per cui “le notifiche dei messaggi in arrivo possono essere attivate per scelta libera dal soggetto che li riceve”, ad avviso dei giudici di legittimità non si configura il reato di cui all’art. 660 c.p., essendovi la “possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli, cioè, di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo”.

Si sarebbe in presenza, infatti, di una circostanza che “rende tale forma di comunicazione oggettivamente meno invasiva di quella effettuata a mezzo del telefono, e più vicina a quella epistolare”.

In conclusione, “in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve.

Si tratta di una importantissima precisazione, che traccia un solco importante nella individuazione delle condotte penalmente rilevanti in materia di molestie, allorché si attribuisce significato e portata pregnante alla condotta della persona offesa rispetto al potenziale “molestatore”, con riferimento alla possibilità del ricevente di escludere, tecnicamente, l’idoneità a ricevere la condotta lesiva del soggetto agente. Inoltre, si registra, come spesso accade in un sistema come il nostro, in cui la Giurisprudenza di Legittimità anticipa l’intervento del legislatore, di un segnale importantissimo, nella direzione di una presa d’atto del sistema penale rispetto all’evoluzione tecnologica dell’esperienza sociale attuale, ancora non sufficientemente recepita dal diritto sostanziale, spesso ancorato a definizioni della società antiche ed ormai, nei fatti, superate.

avv.mimmolardiello@gmail.com

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