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IL COMMERCIALISTA

Influencer, arriva l’iscrizione ad INPS

Necessario considerare come è svolta l’attività, il contenuto della prestazione e come è organizzata la stessa, divergendo tra impresa e lavoro autonomo

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In gergo sono considerati creatori digitali gli influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.

Qualche giorno fa sul sito istituzionale di INPS è apparsa una guida, che fa seguito in realtà ad una circolare, nella quale si trasmettono le possibili istruzioni per l’iscrizione ad INPS di content creatori digitali, youtuber, ticktokee, influencer e tutti coloro i quali monetizzano redditi attraverso il web o i social media.
La circolare INPS n. 44/2025 interviene proprio su questi aspetti, evidenziando come per determinare la gestione previdenziale di riferimento per queste nuove figure professionali sia necessario considerare alcune variabili chiave, ovvero come è svolta l’attività, il contenuto della prestazione e come è organizzata la stessa, divergendo tra impresa e lavoro autonomo.

Come sono qualificati, secondo INPS, i content creators? Secondo questa circolare, che negli effetti emula considerazioni già espresse da Agenzia Entrate, sono tutti coloro i quali creano contenuti digitali in modo professionale o continuativo, tra cui: influencer su Instagram, TikTok, Facebook; youtuber e streamer su Twitch, Kick; blogger, podcaster, amministratori di community digitali; pro-gamer e chiunque monetizzi grazie al web.
È del tutto irrilevante se l’attività sia svolta in forma individuale o meno ma quello che conta è la continuità e non saltuarietà dello svolgimento della stessa. Da qui discenderanno effetti diversi solo ai fini della iscrizione a determinate gestioni INPS.

Il creatore di contenuti digitali produce generalmente elaborati scritti, immagini, registrazioni audio/video o dirette trasmesse su piattaforme digitali e social network. In gergo sono considerati creatori digitali gli influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.
In particolare nella casistica dedicata agli influencer rientrano persone idonee a orientare le opinioni e i gusti dei consumatori in ragione della propria popolarità.

Le modalità di guadagno del reddito da parte di queste figure possono essere variabili: dall’incasso diretto nel rapporto con i propri clienti alla monetizzazione attraverso piattaforme, all’abbonamento ai contenuti digitali e alle sponsorizzazioni. In tutti questi contesti non è escluso che il rapporto di monetizzazione sia intermediato da agenzie specializzate.

L’INPS non qualifica in forma unilaterale gli obblighi di contribuzione ma chiarisce che per ciascuno di questi casi, a seconda del tipo di attività svolta realmente, ci si possa iscrivere alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, ovvero alla Gestione Separata per professionisti, o infine al Fondo Contributivo per i lavoratori dello Spettacolo.

In generale l’orientamento alla iscrizione contributiva dovrebbe essere delineato come segue.

Nel caso di vendita video, gestione banner pubblicitari e conduzione di campagne marketing, le due gestioni coinvolte sono la Gestione Separata e la Gestione INPS Commercianti.

La differenza risiede principalmente nella scelta della conduzione della attività in forma di impresa o professionale.

Nella ipotesi di prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, la gestione INPS di riferimento sarà certamente la Gestione Separata.

Nel caso dei Content Creator che svolgono prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento attraverso le quali vengono veicolati (dietro compenso) messaggi pubblicitari e attività di digital marketing, che si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer, l’area previdenziale di riferimento sarà il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

In buona sostanza l’INPS non definisce obblighi di iscrizione ad una o ad un’altra area contributiva di propria competenza ma inizia a definire un quadro generale suggerendo che ad una delle tre sezioni contributive (Gestione Artigiani e Commercianti, Gestione Separata, Fondo Lavoratori dello Spettacolo) occorre iscriversi.
La decisione compete in via autonoma al soggetto che svolge l’attività in funzione del tipo di attività e delle modalità con le quali essa è esercitata.

Tuttavia occorre essere piuttosto chiari che la scelta di una o dell’altra strada non è completamente ininfluente rispetto alla gestione dei propri flussi finanziari.

Iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS implica il versamento di 4.000 euro di contributi minimi all’anno, divisi in 4 rate trimestrali, ed oltre questo al versamento in dichiarazione dei redditi dei contributi eccedenti il minimale (di 15.000 euro).

Iscriversi alla Gestione Separata INPS implica il versamento solo in dichiarazione dei redditi di una percentuale del proprio reddito, con aliquota minima del 26,5%, e questo esclude l’obbligo di anticipare contributi attraverso versamenti minimali.

Iscriversi al Fondo per i Lavoratori dello Spettacolo implica che si abbia un committente o un datore di lavoro che proceda alla iscrizione al Fondo e al versamento mensile dei contributi.

*Dottore Commercialista - Revisore Legale

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