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IL COMMERCIALISTA
06 Maggio 2025 - 15:47
Uniformati gli orari di reperibilità per dipendenti pubblici e privati
Cambiano le regole di accesso presso i domicili dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in materia di verifiche INPS in caso di malattia. Orari e reperibilità sono disciplinati ora da un regolamento unico che uniforma le due posizioni previdenziali e di conseguenza lo status di verifica dei lavoratori dei due diversi settori, in caso di malattia.
Le fasce orarie per i controlli INPS in caso di malattia sono state uniformate e dunque sono le stesse sia per i dipendenti di aziende private sia per i dipendenti pubblici.
Non ci sono modifiche invece per gli esoneri previsti e in relazione alle sanzioni e alle modalità di modifica dei dati relativi all’indirizzo di reperibilità.
L’origine di questa differenziazione originaria si deve al Decreto 206/2017 dell’allora Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione - o decreto Madia - che è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui differenziava il trattamento degli accertamenti e delle visite fiscali per le due categorie di lavoratori.
Successivamente anche il TAR del Lazio si è espresso sulla materia chiedendo l’uniformazione delle regole, poi recepite da INPS con un autonomo provvedimento comunicato con il numero 4640 del 2023.
Confermati quindi per il 2025 i seguenti orari di reperibilità delle persone in malattia: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00. La reperibilità vale 7 giorni su 7 compresi festivi e week end.
Non cambiano invece le procedure di accesso alla malattia retribuita da INPS per i lavoratori di entrambe le categorie. Quando un lavoratore si trova in stato di malattia deve rivolgersi al suo medico curante che redige e trasmette ad INPS, in forma telematica, un certificato. E’ discrezione di INPS verificare la presenza del malato nella sua abitazione o presso l’indirizzo comunicato per una visita di controllo, nell’ambito degli orari di reperibilità previsti.
Tuttavia il datore di lavoro può formulare richiesta di verifica senza attendere i tempi di INPS.
Il periodo di malattia comincia dal giorno del rilascio del certificato medico, che il professionista redige e invia via telematicamente all’INPS.
Va sottolineato che l’INPS riconosce nel periodo di malattia anche il giorno precedente la redazione del certificato solo se feriale e solo quando espressamente indicato dal medico unicamente nel caso in cui il dottore abbia effettuato una visita a domicilio.
Cosa contiene il certificato medico?
Il certificato contiene la data di inizio e di presunta fine del periodo di interruzione delle attività lavorative ed i dati anagrafici dell’interessato e l’indirizzo di reperibilità per i controlli.
I controlli possono essere disposti dall’INPS proprio all’interno di questo arco temporale indicato nel certificato e nelle fasce di reperibilità disposte per legge.
E’ pertanto fondamentale, nel rapporto con il medico curante, che ci si assicuri che i dati contenuti nel certificato siano quelli giusti, in particolare che l’indirizzo presso il quale il lavoratore affetto da malattia sia presente e che sul campanello di tale domicilio si presente l’indicazione del suo nome e cognome, per permettere al medico INPS di effettuare i controlli ed evitare le sanzioni.
Come detto, le visite fiscali, sia per privati che statali, possono essere effettuate 7 giorni su 7, compresi i giorni feriali e festivi che cadono nel periodo di malattia. L’obbligo di reperibilità vige pertanto anche di sabato e di domenica.
Cosa succede nel caso in cui, in periodo di malattia occorra cambiare l’indirizzo di domicilio del lavoratore per qualsiasi ragione afferente le sue condizioni?
Per i lavoratori del settore privato, in caso di assicurazione per la malattia presso l’INPS, bisogna avvertire preventivamente la Sede territoriale INPS di competenza tramite i canali dedicati e anche il datore di lavoro. Se il trasferimento è all’estero in un paese UE, l’INPS può valutare la necessità di una visita preventiva per verificare che non ci siano rischi legati allo spostamento e per i paesi extra UE è necessaria un’autorizzazione.
Per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che non sono assicurati presso INPS occorre avvisare esclusivamente il datore di lavoro.
I lavoratori pubblici invece avvertono la propria amministrazione di competenza che deve informare la sede INPS territoriale.
La trasmissione di variazione del domicilio può indicare una data all’interno del periodo comunicato, variando parzialmente la comunicazione trasmessa, ovvero variandola dall’inizio del periodo con effetto retroattivo.
Quali sono i casi di assenza o esonero dal controllo.
L’assenza va comunicata al datore di lavoro, va ovviamente giustificata e non deve compromettere la salute del lavoratore.
I lavoratori inoltre possono giustificare l’assenza sempre nel caso in cui ci siano cause di forza maggiore, cause di assistenza ad un familiare per gravi e comprovati motivi familiari e in caso di visite mediche connesse alla patologia per la quale si chiede il periodo di astensione per malattia.
E’ prevista esenzione invece per patologie gravi che richiedono terapie salvavita; per stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 per cento; per causa di servizio riconosciuta.
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
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