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IL COMMERCIALISTA
15 Aprile 2025 - 21:42
Il provvedimento è il 176284 del 2025 nel quale si annuncia l’arrivo massivo di controlli
In quella che sembra essere ormai una consuetudine da parte di Agenzia Entrate, di procedere ai controlli massivi con lettere di compliance senza passare più per un preliminare controllo da parte degli uffici, oggettivamente in affanno con il personale disponibile, viene pubblicata, qualche giorno fa, una nuova circolare che avverte gli italiani dell’arrivo di migliaia di comunicazioni per confrontare i dati IVA in possesso dell’Agenzia, con le dichiarazioni IVA effettuate per l’anno 2022.
Il provvedimento è il 176284 del 2025 nel quale si annuncia l’arrivo massivo di controlli sui disallineamenti tra quanto dichiarato dalle imprese e quanto incrociato dai dati di Agenzia Entrate con specifico riferimento all’anno 2022.
Oggetto di confronto saranno:
• i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
• i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015;
• i dati indicati nella Dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2022.
Le lettere di compliance arriveranno via pec oppure all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
In entrambi i casi saranno resi disponibili:
• il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
• i seguenti dati della dichiarazione IVA: per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione). Per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17. L’importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature: attive imponibili; passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972. L’ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA. I dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili. L’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”. I dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge IVA).
Il contribuente, direttamente o mediante gli intermediari fiscali incaricati, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella lettera di compliance ricevuta.
Occorre verificare se i dati contenuti nella stessa siano sbagliati o meno e in questo ultimo caso l’opzione principale e più economica resta quella della regolarizzazione.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare infatti gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dal ravvedimento operoso, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. del 14 giugno 2024, n. 87 (riforma delle sanzioni tributarie), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
In caso vi sia solo un disallineamento dettato da errori dichiarativi occorrerà correggere gli errori attraverso una dichiarazione integrativa, verificando allo stesso tempo il corretto versamento dell’IVA dovuta. In caso in cui le verifiche effettuate siano errate è sempre necessario scrivere alla direzione provinciale di Agenzia Entrate competente, privilegiando i canali telematici di risposta, ed evidenziando l’esistenza di errori nei dati di Agenzia Entrate.
In tutti i casi non attivarsi rispetto alle comunicazioni ricevute non è consigliabile.
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
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