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Il commercialista
12 Novembre 2024 - 06:32
Agenzia delle entrate
L’Agenzia Entrate ha pubblicato, lo scorso 8 novembre, le linee guida che sintetizzano il funzionamento della nuova autotutela tributaria, in seguito alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 219 del 2023.
Per autotutela si intende la facoltà del cittadino di rispondere agli atti che vengono trasmessi dalla amministrazione finanziaria dello Stato, promuovendo appunto una procedura mediante la quale si chiede alla stessa amministrazione di rivedere la propria posizione in relazione alla richiesta tributaria, adducendo ovviamente delle motivazioni che l’ufficio dovrebbe considerare. Per lungo tempo lo strumento della autotutela ha avuto una funzione meramente facoltativa, sia per il cittadino che per l’amministrazione, la quale non era obbligata a considerare questa opportunità, potendosi eventualmente rifiutare di considerare le richieste pervenute. In periodo di pandemia da Covid19 non sono stati rari i casi in cui gli uffici non sono stati in grado di gestire questo tipo di procedimenti per ragioni legate all’allungamento dei tempi di gestione delle pratiche e tantissimi cittadini si sono trovati purtroppo nelle condizioni di dover affrontare o un contenzioso direttamente oppure gli atti esecutivi da parte dell’agente della riscossione. La riforma fiscale ha modificato la funzionalità della procedura, in adesione allo Statuto del Contribuente, regolando l’esistenza di una autotutela obbligatoria e quella di una autotutela facoltativa.
AUTOTUTELA OBBLIGATORIA
La nuova disciplina riforma l’istituto dell’autotutela tributaria, con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, disciplinando l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza).
Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione. In altri termini, in tutti i casi sopra esposti, oggi vige un obbligo da parte della Amministrazione finanziaria di considerare le istanze del cittadino.
AUTOTUTELA FACOLTATIVA
Il nuovo articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente disciplina invece l’autotutela facoltativa stabilendo che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10-quater, può, comunque, annullare in tutto o in parte l’atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTOTUTELA
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello. La riforma del sistema di funzionamento e di ricezione da parte degli uffici dell’Autotutela non riguarda ovviamente solo i tributi amministrati da Agenzia delle Entrate, ma trattandosi di una modifica dello Statuto del Contribuente, norma che dovrebbe regolare i rapporti tra enti impositori e cittadini, ha valore anche per gli atti che provengono dagli enti locali o da altri enti impositori che non si servono di Agenzia Entrate per la loro gestione. Dovranno essere questi ultimi a recepire la riforma e adattare le loro procedure alle nuove indicazioni di legge.
Non sarà certamente facile per gli enti minori dotati di una scarsa percentuale di personale adibito alla gestione di queste pratiche ma l’obbligatorietà dell’autotutela, nei casi descritti, imporrà in sede di giudizio che, se l’ente non si sarà fatto promotore della gestione della richiesta del cittadino, la conseguenza sarà quasi direttamente la soccombenza in giudizio.
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