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Secondo lavoro per i dipendenti pubblici, quando è possibile

La questione investe una enorme casistica di lavoratori, pubblicata dalla FLC CGIL una utile guida per orientarsi

Il lavoro nel settore pubblico

Il lavoro nel settore pubblico

Nei giorni scorsi la FLC CGIL ha pubblicato in tutta Italia una utile guida per orientarsi nella ipotesi in cui i lavoratori pubblici, in diverse condizioni, cerchino lavori supplementari o alternativi. La questione in verità investe una enorme casistica di lavoratori che si chiedono se, assunti presso un Ente pubblico, possano prestare attività anche altrove.

Di seguito le condizioni. I dipendenti pubblici sono obbligati, contrattualmente, a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti della amministrazione da cui dipendono. A questo principio generale fanno eccezione alcuni regimi speciali, come quello dei docenti che possono contestualmente svolgere la libera professione o dei lavoratori pubblici par time con prestazione non superiore al 50%. Esistono anche altri casi in cui i dipendenti pubblici, anche a tempo pieno, possono svolgere incarichi diversi dal loro lavoro se autorizzati preventivamente dalla propria Amministrazione. L’autorizzazione preventiva è sempre obbligatoria a pensa di gravi sanzioni, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 9801 del 2024.

La norma principale di riferimento è l’articolo 53 del Dlgs 165 del 2001 che stabilisce l’esclusività del rapporto di lavoro pubblico e disciplina appunto le possibili autorizzazioni. I lavoratori pubblici, in aspettativa per motivi personali o di studio, non sono esclusi dagli obblighi di esclusività nel loro rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione. I criteri secondo cui il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione può essere autorizzato a svolere un’altra attività sono i seguenti: l’incarico suppletivo deve essere temporaneo e occasionale, sporadico e non deve interferire con l’impiego pubblico; l’incarico non deve essere in conflitto di interessi con quello pubblico e non deve violare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - ovvero non è ammessa la possibilità che il lavoratore svii dai suoi obblighi per dedicarsi ad altro producendo un disservizio - ed ancora è posto divieto di pregiudicare il regolare svolgimento dell’impiego pubblico.

Ovviamente l’attività suppletiva deve essere svolta fuori dall’orario di servizio. Sono considerati completamente incompatibili:

• l’esercizio di attività commerciali industriali e professionali;
• l’impiego contemporaneo alle dipendenze sia di soggetti privati che pubblici;
• incarichi in società a fini di lucro ad eccezione di quelle la cui nomina è riservata allo Stato.

Sono considerate compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:
• le attività di esercizio di diritti e libertà garantite costituzionalmente come la partecipazione in associazioni sportive, culturali, religiose etc.;
• le attività svolte a titolo gratuito presso enti del terzo settore;
• le attività svolte nell’espressione di manifestazione del pensiero come la collaborazione con giornali;
• l’utilizzazione economica di invenzioni o opere dell’ingegno;
• la partecipazione a convegni o seminari;
• le attività per le quali è corrisposto solo un rimborso spese documentate;
• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, di comando o fuori ruolo;
• gli incarichi presso organizzazioni sindacali o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
• la partecipazione in società di capitali o in accomandita - nel solo ruolo di mandante -;
• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni purché non interferenti con il principale;
• le collaborazioni plurime con altre scuole;
• la partecipazione in aziende agricole a conduzione familiare se di modesto impegno;
• l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
• gli incarichi presso le corti di giustizia tributaria;
• gli incarichi da revisore legale;
• l’attività di docenza e ricerca scientifica.

Nel caso specifico dei docenti, anche a tempo pieno, è consentito che questi, autorizzati dal dirigente scolastico, possano esercitare la libera professione o dare lezioni private a docenti non appartenenti al proprio istituto, compatibilmente con orari di lavoro e impegni di servizio. Inoltre l’esercizio della libera professione non può avvenire con incarichi provenienti dalla pubblica amministrazione, nella ipotesi di difesa legale contro la pubblica amministrazione e deve prevedere l’iscrizione agli albi riconosciuti dalla legge.

I dipendenti part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa presso la pubblica amministrazione, possono svolgere un’altra attività lavorativa come dipendente (ma mai in altra PA) sia in forma autonoma a condizione che tale attività non comporti conflitti di interesse con l’attività pubblica. In ambito sportivo, dalla riforma del 2023, i dipendenti pubblici di qualsiasi impiego, possono prestare attività sportiva anche remunerata, fuori dall’orario di servizio e sempre che tale impegno non superi il 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL di riferimento. Sono esclusi incarichi di amministrazione.

 

* Dottore Commercialista
Revisore Legale

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