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Il commercialista
20 Agosto 2024 - 07:19
Il lavoro nel settore pubblico
Nei giorni scorsi la FLC CGIL ha pubblicato in tutta Italia una utile guida per orientarsi nella ipotesi in cui i lavoratori pubblici, in diverse condizioni, cerchino lavori supplementari o alternativi. La questione in verità investe una enorme casistica di lavoratori che si chiedono se, assunti presso un Ente pubblico, possano prestare attività anche altrove.
Di seguito le condizioni. I dipendenti pubblici sono obbligati, contrattualmente, a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti della amministrazione da cui dipendono. A questo principio generale fanno eccezione alcuni regimi speciali, come quello dei docenti che possono contestualmente svolgere la libera professione o dei lavoratori pubblici par time con prestazione non superiore al 50%. Esistono anche altri casi in cui i dipendenti pubblici, anche a tempo pieno, possono svolgere incarichi diversi dal loro lavoro se autorizzati preventivamente dalla propria Amministrazione. L’autorizzazione preventiva è sempre obbligatoria a pensa di gravi sanzioni, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 9801 del 2024.
La norma principale di riferimento è l’articolo 53 del Dlgs 165 del 2001 che stabilisce l’esclusività del rapporto di lavoro pubblico e disciplina appunto le possibili autorizzazioni. I lavoratori pubblici, in aspettativa per motivi personali o di studio, non sono esclusi dagli obblighi di esclusività nel loro rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione. I criteri secondo cui il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione può essere autorizzato a svolere un’altra attività sono i seguenti: l’incarico suppletivo deve essere temporaneo e occasionale, sporadico e non deve interferire con l’impiego pubblico; l’incarico non deve essere in conflitto di interessi con quello pubblico e non deve violare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - ovvero non è ammessa la possibilità che il lavoratore svii dai suoi obblighi per dedicarsi ad altro producendo un disservizio - ed ancora è posto divieto di pregiudicare il regolare svolgimento dell’impiego pubblico.
Ovviamente l’attività suppletiva deve essere svolta fuori dall’orario di servizio. Sono considerati completamente incompatibili:
• l’esercizio di attività commerciali industriali e professionali;
• l’impiego contemporaneo alle dipendenze sia di soggetti privati che pubblici;
• incarichi in società a fini di lucro ad eccezione di quelle la cui nomina è riservata allo Stato.
Sono considerate compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:
• le attività di esercizio di diritti e libertà garantite costituzionalmente come la partecipazione in associazioni sportive, culturali, religiose etc.;
• le attività svolte a titolo gratuito presso enti del terzo settore;
• le attività svolte nell’espressione di manifestazione del pensiero come la collaborazione con giornali;
• l’utilizzazione economica di invenzioni o opere dell’ingegno;
• la partecipazione a convegni o seminari;
• le attività per le quali è corrisposto solo un rimborso spese documentate;
• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, di comando o fuori ruolo;
• gli incarichi presso organizzazioni sindacali o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
• la partecipazione in società di capitali o in accomandita - nel solo ruolo di mandante -;
• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni purché non interferenti con il principale;
• le collaborazioni plurime con altre scuole;
• la partecipazione in aziende agricole a conduzione familiare se di modesto impegno;
• l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
• gli incarichi presso le corti di giustizia tributaria;
• gli incarichi da revisore legale;
• l’attività di docenza e ricerca scientifica.
Nel caso specifico dei docenti, anche a tempo pieno, è consentito che questi, autorizzati dal dirigente scolastico, possano esercitare la libera professione o dare lezioni private a docenti non appartenenti al proprio istituto, compatibilmente con orari di lavoro e impegni di servizio. Inoltre l’esercizio della libera professione non può avvenire con incarichi provenienti dalla pubblica amministrazione, nella ipotesi di difesa legale contro la pubblica amministrazione e deve prevedere l’iscrizione agli albi riconosciuti dalla legge.
I dipendenti part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa presso la pubblica amministrazione, possono svolgere un’altra attività lavorativa come dipendente (ma mai in altra PA) sia in forma autonoma a condizione che tale attività non comporti conflitti di interesse con l’attività pubblica. In ambito sportivo, dalla riforma del 2023, i dipendenti pubblici di qualsiasi impiego, possono prestare attività sportiva anche remunerata, fuori dall’orario di servizio e sempre che tale impegno non superi il 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL di riferimento. Sono esclusi incarichi di amministrazione.
* Dottore Commercialista
Revisore Legale
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