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Il commercialista
04 Giugno 2024 - 06:58
Edilizia
Il Decreto Salva Casa arriva in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza entra in piena operatività rispetto alle anticipazioni che sono state pubblicate nei giorni scorsi. Il decreto prevede misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.
Le misure saranno in vigore dal 30 maggio, e come specificato precedentemente sono volte a:
Allo stesso tempo, secondo le previsioni del Governo, la misura dovrebbe tendere a tutelare tutti i proprietari che hanno acquistato immobili, ignari dell’esistenza di irregolarità risultanti dagli atti pubblici di provenienza ma che, a seguito della normativa sopravvenuta, si trovano ora nell’impossibilità di vendere. In sostanza gli interventi, oltre a favorire la risoluzione di piccole problematiche costruttive, avrebbero la funzione di cercare di dare un contributo al mercato immobiliare, alla circolazione di immobili e alla crisi abitativa di grandi centri urbani in cui i prezzi al metro quadro diventano fortemente inaccessibili per molti cittadini.
COSA SARÀ POSSIBILE SANARE QUINDI?
Strutture Amovibili realizzate durante l’Emergenza Covid Viene prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l’emergenza Covid-19, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e nel rispetto delle normative vigenti.
Semplificazione delle opere di protezione solare Porticati: Viene inclusa la possibilità di realizzare porticati, oltre alle logge, senza bisogno di autorizzazioni specifiche.
Tende e pergole: Vengono semplificate le norme per l’installazione di tende da sole, tende a pergola con telo retrattile o elementi di protezione solare mobili. Queste strutture non devono creare spazi chiusi e devono armonizzarsi con l’estetica dell’edificio.
Mutamento di destinazione d’uso Senza opere: È sempre consentito cambiare la destinazione d’uso di un’unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale senza realizzare opere, rispettando le normative di settore.
Tra categorie funzionali: Consentito il cambio di destinazione d’uso senza opere tra alcune categorie funzionali specifiche, con la possibilità per i comuni di fissare condizioni specifiche. La sanatoria delle lievi difformità edilizie riguarderà invece:
• le difformità cd. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
• le difformità edilizie interne (cd. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
• le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard urbanistici.
Vengono infine riconosciute nuove tolleranze costruttive ed esecutive. Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri. Sono considerate tolleranze esecutive si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
*Dottore Commercialista
Revisore Legale
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Testata: Buonasera
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