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Il commercialista
03 Gennaio 2024 - 07:04
Superbonus
Si deve alla tenacia del gruppo parlamentare di Forza Italia il tentativo di portare il Governo ad un ragionamento che tenesse assieme le esigenze di bilancio volte a porre un freno allo sviluppo del Superbonus senza garanzie di copertura finanziaria e allo stesso tempo quelle di imprese e cittadini in condizioni critiche per la fine di una misura che lascia a terra diverse migliaia di cantieri. Le conseguenze saranno comunque durissime perché l’intervento del Governo cerca una composizione ma non arretra sul termine dei lavori che restano in larga parte chiusi al 31 dicembre 2023.
Partendo con ordine, il Decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 dicembre 2023 salva tutte le operazioni di cessione relative a stati di avanzamento dei lavori che non verranno più conclusi o se lo saranno, fuori dai termini previsti dalle attuali disposizioni di legge. Le detrazioni spettanti per gli interventi edilizi in materia di Superbonus non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il recuperò sarà previsto solo in caso in cui manchino proprio gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, ovvero che vi siano state false attestazioni o i lavori non siano stati mai realizzati.
Il Decreto allo stesso tempo prevede che sarà attribuito un contributo a coloro i quali abbiano certificato il superamento del 60% dei lavori previsti al 31 dicembre 2023 ma che abbiano un reddito inferiore alla soglia di 15.000 euro. Il valore del contributo, che presumibilmente servirà per consentire ai cittadini più poveri, imbarcatisi in questa avventura, di ultimare i lavori, sarà a carico di un fondo speciale e fino ad esaurimento delle risorse. Allo stato è ancora non definito il valore della dotazione. Sarà erogato in ogni caso dalla Agenzia delle Entrate. Si immagina dopo una verifica del superamento della soglia di riferimento minimo della realizzazione delle opere e della congruità del reddito annuale minimo. Poca cosa considerando che la soglia di riferimento è veramente troppo bassa ma in qualche modo sostiene casi più complessi di cui è piena l’Italia, in particolare nel Sud o in aree a grave rischio sismico nelle quali edifici rurali, nella disponibilità di famiglie a ridotto reddito, sono stati interessati da interventi edilizi di questo tipo spesso su proposta delle imprese costruttrici.
Se il riferimento resterà l’uso di un fondo già previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 176 del 2022, originariamente composto da 20 milioni di euro, la sua dotazione attuale è di circa 16 milioni di euro che saranno in ogni caso insufficienti senza una misura di adeguamento finanziario. Il decreto prosegue riaprendo i termini della modalità di sconto in fattura o cessione del credito nei comuni interessati da eventi sismici. In particolare, tale disposizione, a legislazione vigente, prevede che il blocco delle opzioni previsto dall’articolo 2, comma 1, di detto decreto-legge non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali. In base a tale disposizione, la deroga al blocco delle opzioni opera, a legislazione vigente, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell’articolo 121, comma 2, dello stesso decreto.
La circostanza che per tali interventi la norma faccia riferimento non alla data dell’istanza inoltrata per l’acquisizione del titolo abilitativo bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, ha implicato che per gli immobili compresi in detti piani il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione. Con tale norma si limita l’ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo. Infine il decreto dispone misure anti frode per gli interventi edilizi per i quali lo sconto in fattura è ancora possibile, quelli relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche. Con una modifica del comma 1 dell’articolo 119-ter, si procede ad una contrazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis del Tuir.
Francesco Andrea
Falcone Dottore Commercialista - Revisore Legale
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Testata: Buonasera
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