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Il commercialista
06 Dicembre 2023 - 07:30
La manovra di Bilancio
Cambia ancora la normativa sugli affitti brevi di cui abbiamo già scritto su queste pagine nei mesi scorsi. Nella Legge di Bilancio sono inseriti alcuni emendamenti che modificano nuovamente il sistema di funzionamento, dal lato fiscale, delle locazioni brevi o turistiche.
Arrivano tre novità che hanno comportato diverse discussioni nelle scorse settimane. La prima riguarda la Cedolare Secca tradizionalmente prevista al 21% sui redditi da locazione di quella natura e che in qualche modo, da più parti, si è chiesto fosse modificata per i proprietari di più immobili. Nella formula di legge originaria l’aumento dal 21% al 26% era estesa in ogni caso, mentre oggi la nuova rivisitazione dell’articolo 18 della Legge di Bilancio prevede che nel caso si affitti un solo immobile, l’aliquota resterà al 21%.
Nel caso se ne affittino da due in poi, l’aliquota salirà al 26% automaticamente e per tutti gli immobili. Così si risolve un problema interpretativo che nella precedente formulazione non era stato affrontato. Tutti i redditi da locazione breve andranno trattati al 26% in cedolare secca se si affitta più di un appartamento. E’ chiaro che se l’aliquota IRPEF più bassa è lungamente inferiore al 26% non è scontato che a tutti convenga aderire a questa formula di vantaggio. La cedolare secca infatti è una imposta sostitutiva dell’IRPEF e che non opera in relazione al complesso dei redditi del cittadino ma esclusivamente sulla singola fattispecie.
Così i cittadini che optano per questo sistema possono avere redditi tassati con l’IRPEF regolarmente o redditi tassati con Cedolare Secca senza progressività delle aliquote. Se i redditi del contribuente sono piuttosto bassi e provengono solo dalla locazione o principalmente da essa, probabilmente applicare l’IRPEF ordinaria darà maggiori vantaggi anche considerando l’accesso alle detrazioni fiscali concesse dalla Legge. La seconda novità fondamentale è che si adegua l’ordinamento tributario italiano alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea che prevede in tutto il continente che gli operatori e gli intermediari di locazione degli immobili - generalmente portali on line con i quali si propongono in locazione gli appartamenti - saranno tenuti a svolgere la funzione di sostituto di imposta, trattenendo l’importo delle imposte dovute dal contribuente - chi affitta l’immobile - e versandolo allo Stato. In linea di principio tratterranno tutti il 21% non potendo distinguere la condizione personale del cittadino e cioè se questi loca un solo immobile o più di uno. In questo secondo caso dovrebbe essere il contribuente, in dichiarazione, a trattare il saldo delle imposte dovute per differenza e per il valore degli acconti.
Presumibilmente il sistema dovrebbe operare in questo modo: il portale di mediazione immobiliare tratterà e verserà le imposte per conto del cittadino, rilasciando poi una certificazione che servirà a questi per compilare la propria dichiarazione dei redditi e versare le differenze dovute. Le piattaforme in maggioranza non hanno sede in Italia e dovranno adeguarsi di conseguenza. La terza novità riguarda l’introduzione di un Codice Identificativo Nazionale, in sede di conversione del Decreto Anticipi collegato alla Legge di Bilancio. Esiste già da tempo un codice identificativo regionale in molte regioni ma ancora non un codice identificativo nazionale.
Servirà sostanzialmente in chiave antievasione e sarà accompagnato da pesanti sanzioni. Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera, così come chiunque proponga in affitto breve o in locazione per finalità turistiche e sia sprovvisto di Codice identificativo nazionale (Cin), verrà punito con una sanzione che andrà dagli 800 agli 8mila euro in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Non solo. La mancata esposizione e indicazione del Cin sarà punita con una sanzione che andrà dai 500 ai 5mila euro, sempre in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale venga accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. La norma riguarda però anche una serie di adeguamenti strutturali che fino ad oggi non erano previsti.
Si va dalla collocazione obbligatoria di un estintore nella struttura, alla installazione di rilevatori speciali di gas tossici e monossido di azoto. Cambia anche il sistema della decontribuzione in favore delle madri lavoratrici. A gennaio, se la legge di Bilancio non subirà modifiche, debutta la nuova decontribuzione prevista per le lavoratrici con almeno due figli. La misura si differenzia nel caso di dipendenti con due figli o con tre o più figli. Per le lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (è escluso il lavoro domestico), per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è previsto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
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