Cerca

Cerca

Il commercialista

Pagamento Imu 2023, alla cassa il primo acconto

Il 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento dell’imposta

Imposta Imu

Imposta Imu

Lo scorso 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il pagamento dell’IMU, come ogni anno, nel periodo della liquidazione delle imposte più vicine alle problematiche dei lettori, offriamo un quadro generale delle informazioni necessarie ad orientarsi in favore dei cittadini. Quest’anno abbiamo deciso di ritardare di qualche giorno il termine di pubblicazione delle notizie riguardanti l’IMU per coordinarle con la recente sentenza della Corte Costituzionale, a cui abbiamo accennato mesi fa e che consente a coniugi residenti in abitazioni diverse di fruire della agevolazione della esenzione dal pagamento della imposta per l’abitazione principale.

Intanto niente paura, chi non è riuscito a saldare l’imposta comunale entro la scadenza del 16 giugno, può farlo con ravvedimento operoso - cioè versando sanzioni ridotte ed interessi - nei prossimi giorni. Oltremodo la seconda rata in scadenza il 18 dicembre 2023 consente di ritornare in bonus in termini fiscali comunque entro fine anno. L’IMU è una imposta in autoliquidazione, significa che il cittadino deve effettuare il calcolo in autonomia e versare le imposte dovute risalendo alla base imponibile attraverso il valore rivalutato della rendita catastale ed applicando l’aliquota definita per la categoria catastale da ogni singolo Comune. L’imposta è annuale ma è rapportabile ai mesi di possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. L’esenzione riconosciuta dalla legge, in forma prevalente, è quella riferita a beni destinati ad abitazione principale.

Così se nel 2023 l’immobile diviene abitazione principale del contribuente, lo stesso è esente dal pagamento della imposta. E’ opportuno darne comunicazione al Comune di residenza attraverso apposita modulistica da notificare all’ente. La nota e recente sentenza della Corte Costituzionale ricorda che possono beneficiare indistintamente tutti i componenti di un nucleo familiare, di esenzioni diverse, se abitano in immobili diversi, fermo restando che l’uso dell’immobile non può essere fittizio ma deve essere realmente dimostrato, anche attraverso l’esibizione del pagamento delle utenze connesse. Sono esentati dal pagamento anche i beni delle imprese costruttrici, destinati alla vendita. Per essi va resa autonoma comunicazione telematica al Ministero dell’Economia che poi comunica a sua volta al Comune di competenza l’esistenza del diritto. Come già riportato in precedenza si può pagare in due rate o in una unica soluzione direttamente entro il 16 giugno di questo anno attraverso modello F24. Il modello F24 è un modello reperibile in rete sul quale vanno riportati principalmente i dati fiscali del contribuente a cui è intestato l’immobile, i codici riferibili al tributo e l’anno di riferimento. In caso di esistenza di crediti fiscali contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24.

Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un’eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero. Anche in quest’ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello. E’ per esempio il caso di coloro i quali maturano ogni anno un credito fiscale ai fini IRPEF, attraverso modello 730 o Unico, e potrebbero compensarlo con i debiti IMU senza attendere i tempi dell’eventuale rimborso. Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo minimo è di 12 euro, salvo diversa determinazione comunale. Sotto tale soglia l’imposta non è dovuta. Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso. Il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Per la regolarizzazione è utile seguire il presente schema: a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Francesco Andrea Falcone
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Buonasera24

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Termini e condizioni

Termini e condizioni

×
Privacy Policy

Privacy Policy

×
Logo Federazione Italiana Liberi Editori