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Lavoro
10 Agosto 2024 - 07:00
Palazzo di Città sede dell'Amministrazione comunale di Taranto
L’organizzazione sindacale provinciale Csa scrive al sindaco Rinaldo Melucci, al segretario generale Antonio Langiu e per conoscenza a tutti gli assessori e consiglieri comunali. In un intervento, che di seguito pubblichiamo integralmente, Claudio Capobianco mette in evidenza le criticità riguardanti i dipendenti comunali.
Premesso che è dato comprendere da parte di questa Organizzazione Sindacale come mai il Sindaco non abbia convocato il Csa, sindacato firmatario del Ccnl, in occasione della ripresa delle Relazioni Sindacali le ipotesi sono tante, riconducibili anche alle relazioni Interpersonali, come specificato bene dall’assessore al Personale nell’ultima riunione di Delegazione Trattante quando, lo stesso, oltre a non aver argomentazioni sulle richieste specifiche sul Suo operato ha dichiarato di avermi bloccato sui social solo perche’ ho fatto dei commenti non in sintonia con le dichiarazioni del Sindaco.
La nostra opinione è che l’assenza di risposte da parte dell’assessore al Personale sia dovuto alle critiche in merito al proprio ruolo e alla mancanza di autorevolezza manifestatasi nel delegare e abdicare sotto ogni aspetto al dirigente al personale, scelte, queste, dettate dalle scarse (sé non inesistenti competenze) sulle materie i contrattazione, informazione e confronto.
Certamente non siamo qui ad elemosinare per ottenere un incontro, al contrario di altri sindacati che partecipano alle lavoratrici ed ai lavoratori roboanti comunicati di vittoria per aver raggiunto da soli degli obiettivi risibili, senza addivenire ad una sottoscrizione di un protocollo d’intesa (unico documento che avrebbe potuto essere legalmente valido) che “ingenuamente” non hanno richiesto..
Come Organizzazione sindacale proprio per quanto sopra riportato ci limitiamo a riferire che il pagamento della performance nella busta di settembre non è una conseguenza della riunione di pochi giorni fa’ solo perche’ (come tutti i sindacati sapevano) era già stato tutto predisposto dal dott. Stefano Lanza in attesa della risposta dell’Iov, cioè il pagamento degli arretrati ai Dirigenti nella busta agosto.
Come pure il nuovo calendario scolastico che e’ stato approvato dalla G.C. in maniera illegittima in quanto non ha avuto il regolare confronto in Delegazione Trattante con tutte le organizzazioni sindacali e la Rsu non accettando, di fatto, nessun emendamento partecipato dalla Rsu portano questa Organizzazione Sindacale a chiederne la revoca.
Nella stessa chiediamo la revoca dei regolamenti sulla presenze e lavoro agile in quanto approvato unitariamente dalla Parte Pubblica senza un serio confronto e senza aver motivato il parere negativo su tutti li emendamenti presentati. Per quanto riguarda la Polizia Locale, facciamo presente per l’ennesima volta che siamo in attesa dal settembre 2022 della proposta sul nuovo orario di lavoro (35 ore). Inoltre per quanto riguarda l’attribuzione dell’incarico ad un dirigente amministrativo e vice-comandante abbiamo delle perplessità, in attesa di chiarimenti, che potrebbero sfociare all’annullamento delle sanzioni amministrative con innegabile danno erariale prodotto ai danni dell’ente? Il dubbio nasce da un paio di settimane fa circa, quando il sindaco di Taranto ha emesso dei nuovi decreti di nomina dei dirigenti, ex art. 109 del Tuel, disponendo, così, la rotazione degli stessi. Se tale iniziativa, da una prima lettura, sembrerebbe meritevole di apprezzamento poiché, a “soli” due mesi di distanza dalla pubblicazione sul sito dell’Anac del parere del suo presidente, emerge un quadro quanto meno confusionario. Infatti, l’allora comandante, così come previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento di Polizia Locale, il giorno prima del suo trasferimento (pura coincidenza), provvedeva a nominare il vicecomandante (senza nulla togliere alla professionalità raggiunta dal dipendente nominato) attribuendogli, con lo stesso provvedimento, il grado figurativo di commissario superiore. Il regolamento di Polizia Locale, all’articolo 18, prevede che: “Il Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale di Taranto è nominato, con le procedure di cui al precedente Art. 14, comma 1, del presente Regolamento tra gli Ufficiali con il grado di Commissario Superiore assegnati al Corpo”. Ora, la domanda sorge spontanea: Se, secondo il Regolamento Regionale “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” il grado di commissario superiore può essere conseguito dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale, il soggetto a cui il comandante ha conferito tale grado, alla data del provvedimento aveva maturato i requisiti? Ma vi è di più! Sempre l’art. 18 del regolamento di Polizia Locale di Taranto prescrive che il vicecomandante “sostituisce il Comandante nel caso di una sua assenza o impedimento” (comma 2, lett. E),) e che “Il Vice Comandante si rapporta almeno quotidianamente con il Comandante e gli segnala le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza ed inconveniente che interessi il servizio prestato dal Corpo” (comma 3). Attualmente il vicecomandante non può sostituire un comandante che non è né assente e né impedito, più semplicemente non esiste più il Comandante. In più, il vicecomandante come può ottemperare a quanto previsto dal suddetto comma 3 del regolamento? Inoltre, se il vicecomandante sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento, quindi è suo delegato, come può svolgere tali funzioni se il delegante è cessato. In proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24123 del 13 ottobre 2017, ha stabilito che la delega di firma decade con il trasferimento del dirigente che l’aveva conferita, per cui gli atti posti in essere dal funzionario delegato sono da ritenersi nulli. Ne consegue che, il provvedimento con cui il comandante ha nominato il vicecomandante, con il suo trasferimento ha cessato la sua efficacia. Sempre il Sindaco di Taranto, con i provvedimenti di rotazione ha provveduto a nominare dirigente della Polizia Locale, per le sole attività amministrative, il dirigente dell’avvocatura. In proposito, sia la Legge della Regione Puglia n. 37/2011 che innumerevoli pronunce della magistratura, hanno sancito che il comandante della Polizia Locale ricopre la posizione apicale prevista per l’ente e che non è possibile sdoppiare le due funzioni; quella di comandante, appunto, e quella di dirigente. Come detto, in proposito esistono diverse pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Da ultima la sentenza del Consiglio di Stato 11 luglio 2024, n. 6871 con cui è stato stabilito che, dato il carattere di specialità e infungibilità della figura del comandante, non è possibile sdoppiare le funzioni previste all’art. 9 della Legge 65/86 e quelle previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. Ora, se l’attuale dirigente, secondo norma e giurisprudenza, è incompetente ad emettere provvedimenti di specifica competenza del comandante, le eventuali ordinanze emesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S., da cui derivano delle sanzioni amministrative, a quali conseguenze potrebbero portare? Per concludere rimaniamo in attesa della delibera di G.C. per la costituzione dei nuovi componenti di Parte Pubblica per una prossima convocazione di Delegazione Trattante in quanto unica deputata alla contrattazione e/o confronto.
Nella stessa rinnoviamo la richiesta che le riunioni di Delegazione Trattante vengano effettuate da remoto per dare modo alle lavoratrici e lavoratori di verificare la trasparenza dei lavori senza aver paura di niente.
Claudio Capobianco - Csa provinciale
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