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La sentenza
28 Febbraio 2024 - 06:00
Sentenza dirompente del Tar di Lecce. Il Tribunale amministrativo (presidente Antonio Pasca) nella camera di consiglio del 7 febbraio ha infatti annullato la delibera numero 115 con la quale il 19 dicembre 2022 il consiglio comunale aveva rigettato la proposta, presentata dalla Direzione Urbanistica, di suddivisione della “Sottozona 32” in sottozone o sub-comparti di intervento”. È quindi stato accolto il ricorso proposto dalla società Fratelli Marchetti Costruzioni S.r.l.S, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Parato.
A darne notizia è l’architetto Vincenzo De Palma, consulente urbanista della Fratelli Marchetti.
La delibera annullata dal Tar era propedeutica al progetto presentato dalla Fratelli Marchetti Costruzioni per la realizzazione di una struttura a basso impatto urbanistico e di media strutture di vendita ad alte prestazioni energetico ambientali”, in località “Cimino - Manganecchia”. Una proposta progettuale che era stata approvata dalla giunta comunale nel 2018 (sindaco Melucci), perché ritenuta dall’esecutivo municipale “coerente con la programmazione urbanistica commerciale che l’Amministrazione comunale intende perseguire”. Il consiglio comunale, invece, aveva ritenuto di non procedere alla suddivisione in sottozone del Comparto 32, “in virtù del fatto che l’indirizzo politico dell’Assise Comunale, in una logica di insieme, è quello di ritenere necessario rinviare le determinazioni sul punto al redigendo Piano Urbanistico Generale”.
A detta del Tar, la delibera annullata avrebbe avuto bisogno di una “motivazione rafforzata” in grado di evidenziare le ragioni di pubblico interesse che hanno indotto il consiglio a non approvare la proposta di suddivisione del Comparto 32. Per il Tar, invece, la delibera in questione non contiene la motivazione rafforzata, tanto più necessaria, secondo il Tribunale, in quanto quella stessa proposta era già stata approvata, come abbiamo visto, dalla giunta comunale. Non solo. Il Tribunale amministrativo sottolinea come l’adozione del provvedimento venga rinviato “ad una tempistica dai contorni quantomai vaghi e indeterminati il “redigendo PUG”.
Per tutte queste ragioni, quindi, la delibera del consiglio comunale è stata considerata illegittima dal Tar. Una sentenza che quindi apre nuovi scenari sul destino di quell’area che, secondo il piano regolatore, è destinata, fra l’altro, ad accogliere “Sedi e Punti di Vendita di Grandi Organizzazioni Commerciali. Attività Commerciali in genere”.
Proprio nei giorni scorsi c’era stato l’allarme lanciato dai commercianti su una ipotetica ripresa di interessi verso quell’area. Circostanza smentita dal sindaco, il quale si era affrettato a precisare: «Non ci sono accelerazioni o decisioni ulteriori, rispetto al tema del “Comparto 32”». Melucci, peraltro, aveva specificato che nel redigendo Piano Urbanistico e nel nuovo “Documento Strategico del Commercio” «nell’area denominata “Comparto 32” non è prevista la realizzazione né di grandi strutture, né di medie». E proprio al sindaco si è rivolto l’architetto De Palma. «La sera di lunedì 19 febbraio - racconta il professionista in una lettera inviata a TarantoBuonasera – ho immediatamente contattato il Primo Cittadino, per ottenere un incontro urgente con lui. A mezzogiorno del martedì successivo, sono stato ricevuto a Palazzo di Città dal Sindaco al quale ho consegnato copia della decisione del TAR. Il Sindaco mi ha dichiarato di non saperne assolutamente nulla e mi ha ringraziato per averlo informato. Peraltro nel corso del cordialissimo incontro gli ho informalmente comunicato la mia intenzione di richiedere la disponibilità del Salone degli Specchi per dar corso ad un pubblico incontro – dibattito, promosso ed organizzato (senza alcun patrocinio/sponsorizzazione di Soggetti Pubblici e/o Privati) esclusivamente dal sottoscritto, nella piena e totale autonomia di urbanista impegnato professionalmente nel campo da oltre 53 anni. L’evento dovrebbe aver luogo nel pomeriggio del 15 marzo 2024. “Da incudine a martello: antefatti, retroscena, attualità del comparto 32».
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