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Taranto

Sentenza storica: l’indennità di accompagnamento non è reddito, stop ai recuperi dei Comuni

Accolto dal Tar il ricorso di una donna disabile ricoverata in Rsa, annullati i provvedimenti e condannate alle spese le amministrazioni coinvolte

Giustizia

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TARANTO – Le somme riconosciute alle persone con disabilità per compensare la loro condizione non possono essere considerate disponibilità economica da recuperare. Lo stabilisce la sentenza n. 169 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, pubblicata il 9 febbraio 2026, destinata a incidere sulle prassi adottate da diversi enti locali.

Il pronunciamento nasce dal ricorso presentato da una donna tarantina gravemente disabile, totalmente invalida e non autosufficiente, ricoverata da settembre 2023 in una residenza sanitaria assistenziale cittadina. Nel gennaio 2025, tramite l’amministratore di sostegno, aveva chiesto al Comune l’integrazione della retta per l’anno in corso, prevista per chi non è in grado di sostenere autonomamente i costi della degenza.

L’amministrazione comunale aveva respinto l’istanza negando il contributo per 13 mesi, fino a marzo 2026. Alla base del diniego la percezione da parte della donna degli arretrati dell’indennità di accompagnamento, ritenuti dal Comune sufficienti a coprire le spese di ricovero. In sostanza quelle somme erano state considerate alla stregua di reddito disponibile e quindi recuperabili.

Il Tar ha ritenuto illegittima questa impostazione, accogliendo integralmente il ricorso proposto dall’avvocato Maria Luisa Tezza. I giudici amministrativi hanno annullato sia l’atto comunale sia il verbale dell’Unità valutativa multidimensionale dell’Asl di Taranto che imponeva all’amministratore di sostegno di versare gli arretrati direttamente alla struttura sanitaria.

Comune, Asl e Regione Puglia sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese legali.

La decisione chiarisce principi ritenuti fondamentali. Il parametro economico valido resta esclusivamente l’Isee, previsto dalla normativa per determinare la capacità contributiva nelle prestazioni socio sanitarie. Gli enti locali non possono introdurre criteri alternativi o aggiuntivi.

I giudici sottolineano inoltre che l’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale esente da Irpef e destinata a compensare una grave inabilità, non un reddito utilizzabile per coprire altre spese né inseribile nel calcolo Isee, come previsto dal decreto legge 42 del 2016. Di conseguenza le amministrazioni non possono ridurre o negare contributi computando tali somme.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato e ribadisce che le esigenze di bilancio non possono limitare diritti fondamentali delle persone con disabilità. I sostegni riconosciuti dallo Stato non possono essere recuperati attraverso meccanismi amministrativi che ne alterino la finalità assistenziale.

Secondo quanto emerge dalla sentenza, ogni diniego basato sull’inclusione dell’indennità di accompagnamento tra i redditi disponibili espone l’atto a profili di illegittimità e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo.

Per informazioni e segnalazioni è indicato il contatto con l’associazione Noctua APS tramite l’indirizzo info@noctua-aps.it o il sito noctua-aps.it.

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