Cerca

Cerca

L'analisi

Boc e dissesto di Taranto, ecco i segreti di una sentenza che fa scuola

L'avvocato Mimmo Lardiello esamina punto per punto la decisione della Corte d’Appello di Lecce che chiude una lunga vicenda giudiziaria e fissa principi destinati a incidere sui rapporti tra banche e finanza pubblica

Mimmo Lardiello

L'avvocato Mimmo Lardiello

TARANTO - La sentenza n. 135/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce nel 2025 rappresenta un capitolo di fondamentale importanza nella giurisprudenza dedicata al rapporto tra istituti di credito e finanza pubblica, ponendo fine a una delle saghe giudiziarie più complesse e discusse degli ultimi decenni: il caso dei finanziamenti al Comune di Taranto nel periodo precedente al suo storico dissesto.

Questa decisione, giunta al termine di un faticoso iter processuale culminato in un giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, non si limita a dirimere una controversia locale, ma scolpisce principi etici e giuridici destinati a riverberarsi sull'intero mercato del public finance.

La Corte salentina ha confermato la nullità radicale del contratto di advisoring (consulenza gratuita) per difetto della forma scritta, requisito essenziale e insuperabile per la validità delle obbligazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione, e ha conseguentemente dichiarato inammissibili le pretese risarcitorie avanzate dall'ente locale. Tuttavia, l'aspetto che eleva questa pronuncia ad un caso di estrema rilevanza del diritto civile contemporaneo è la gestione delle conseguenze restitutorie derivanti dalla nullità dei contratti di finanziamento.

Invece di applicare l'ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo, che avrebbe imposto al Comune di restituire il capitale ricevuto, la Corte ha attivato la “clausola di sbarramento” dell'articolo 2035 del codice civile, sancendo l'irripetibilità delle somme per “causa contraria al buon costume”. La motivazione si fonda su una ricostruzione precisa della condotta delle parti: da un lato, la banca ha offerto linee di credito esorbitanti per centinaia di milioni di euro con una rapidità giudicata anomala e senza un'adeguata istruttoria sul merito creditizio o sulla sostenibilità del debito per una collettività già in affanno; dall'altro, il funzionario comunale interessato alla vicenda, avrebbe agito con una scaltrezza tale da strumentalizzare il finanziamento per coprire esigenze di cassa indefinite, eludendo i vincoli di sana gestione finanziaria.

Questa “reciprocità di intenti” nel porre in essere un'operazione finanziaria estremamente discutibile ed inevitabilmente idonea ad aggravare il deficit pubblico fino a causarne il dissesto è stata qualificata come un'offesa ai principi etici fondamentali della morale sociale, rendendo l'intera operazione non solo illecita, ma intrinsecamente “immorale”. In tal modo, l'istituto di credito perde il diritto alla restituzione del capitale erogato, poiché, secondo la prospettazione offerta dalla corte territoriale, chi partecipa consapevolmente a un disegno turpe non può successivamente invocare la tutela giudiziaria per ripristinare la propria situazione patrimoniale.

Sotto il profilo strettamente processuale, la natura di questa sentenza, in quanto emessa in sede di rinvio, la rende difficilmente attaccabile in un eventuale ulteriore passaggio in Cassazione. I margini di ricorribilità sono infatti estremamente ristretti e rigorosi: il giudice di rinvio aveva il compito esclusivo di uniformarsi al principio di diritto già indicato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 25631/2018, e la Corte di Lecce ha eseguito tale compito in modo meticoloso, applicando i criteri di “causa turpe” e “immedesimazione organica” esattamente come richiesto dai giudici di legittimità.

Un eventuale nuovo ricorso non potrebbe riproporre questioni di merito o tentare una diversa lettura dei fatti, poiché la valutazione della malafede, della scaltrezza delle parti e del nesso causale tra l'operazione e il dissesto dell'ente costituisce un accertamento fattuale che appartiene alla discrezionalità esclusiva del giudice di merito. La Cassazione non potrà dunque riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici leccesi, se non in presenza di vizi logici così macroscopici da configurare un'omessa motivazione, ipotesi che appare remota data l'analiticità del provvedimento. Inoltre, nel giudizio di rinvio vige il divieto assoluto di introdurre nuove prove o conclusioni che non siano strettamente conseguenti alla cassazione della precedente sentenza, blindando di fatto il perimetro della controversia a quanto già accertato.

Anche la decisione di compensare integralmente le spese di lite per tutti i gradi di giudizio riflette la complessità della vicenda e la “reciproca turpitudine” rilevata, rendendo ancora più ardua una contestazione basata sulla soccombenza. In definitiva, la sentenza n. 135/2018 cristallizza una sanzione civile di eccezionale gravità per il mondo bancario, ricordando agli intermediari che il dovere di diligenza verso la Pubblica Amministrazione non è un mero formalismo, ma un pilastro del buon costume che, se violato, può comportare la perdita definitiva della prestazione eseguita. Per Intesa Sanpaolo, il percorso verso una revisione in terzo grado appare in salita e limitato da una motivazione che ha saputo collegare perfettamente i fatti storici ai principi di diritto, rendendo la pronuncia un ostacolo difficilmente superabile anche per le difese più esperte, oltre che un precedente importante.

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Buonasera24

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Termini e condizioni

Termini e condizioni

×
Privacy Policy

Privacy Policy

×
Logo Federazione Italiana Liberi Editori