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Bari
08 Maggio 2025 - 09:39
Un autovelox
BARI - Multa annullata e Prefettura condannata a rifondere le spese processuali. È quanto deciso dal Giudice di Pace di Bari, avv. Nicoletta Palmieri, nel corso dell’udienza del mese scorso, al termine di una causa intentata da un automobilista, rappresentato dall’avvocato Roberto Iacovacci del Foro di Latina.
Al centro del contenzioso, l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Bari il 3 aprile 2022 per una sanzione legata a eccesso di velocità rilevato lungo la Strada Statale 16, nel territorio comunale del capoluogo.
Il giudice ha accolto in pieno le ragioni della difesa e ha annullato l’ordinanza prefettizia, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’automobilista in merito alla mancanza di omologazione del dispositivo elettronico Sodi106, utilizzato per la rilevazione della velocità.
La motivazione della sentenza richiama esplicitamente la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale è illegittimo ogni accertamento effettuato con apparecchi approvati ma non omologati, in quanto omologazione e approvazione sono due procedimenti distinti, con caratteristiche e finalità differenti.
L’omologazione, infatti, richiede test di laboratorio e consente la riproduzione in serie dell’apparato, sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico. L’approvazione, al contrario, non implica la verifica delle caratteristiche tecniche fondamentali del dispositivo, né l’adeguamento a prescrizioni normative specifiche.
Sulla base di questa distinzione, il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo l’autovelox Sodi106, in quanto privo di omologazione ministeriale, e ha condannato la Prefettura di Bari a pagare 543 euro di spese legali in favore del legale difensore.
Secondo quanto riportato in una nota diffusa dall’agenzia Lps, questa sentenza potrebbe aprire la strada a nuovi ricorsi da parte di automobilisti sanzionati sullo stesso tratto stradale, i quali potranno presentare opposizione entro 60 giorni dalla notifica della sanzione presso la Prefettura di Bari, oppure entro 30 giorni direttamente al Giudice di Pace, a partire dal ricevimento della raccomandata.
Si tratta di una decisione che riaccende il dibattito sull’utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità e che potrebbe avere ripercussioni anche su altri procedimenti analoghi, laddove venga dimostrata l’assenza di omologazione degli strumenti utilizzati per le rilevazioni.
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