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Bonus edilizi, cosa cambia con le nuove norme

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Lo sviluppo travagliato di una misura finanziaria che ha portato ad una accelerazione della ripresa economica del Paese ma anche alla apposizione di rilevanti oneri per lo Stato, stimati ormai per cifre superiori ai 100 miliardi di euro - 60 dei quali già comunicati dal MEF - è destinato ad avviarsi a conclusione. Avviato con il Governo Conte II, sostanzialmente fermato dal Governo Draghi e poi riavviato ma in chiave di chiusura dal Governo Meloni, il fenomeno della cessione dei crediti e dello sconto in fattura è infatti chiuso, per le nuove pratiche, dal 16 febbraio 2023. Tutto quello che deve essere portato a chiusura sarà possibile chiuderlo nei prossimi anni con particolare attenzione al caso delle villette monofamiliari per le quali il termine di chiusura delle operazioni di ristrutturazione ed efficientemento, valido per fruire dei benefici dello sconto in fattura finirà al 30 settembre 2023. Questa incredibile evoluzione normativa ha generato più volte il caos nella vita professionale degli operatori ed in quella dei cittadini, con quantità enormi di crediti fiscali nelle casse delle imprese che per lunghi mesi non è stato possibile cedere ad alcuno per via delle forti sollecitazioni del Governo Draghi ad una più attenta verifica del loro controllo. Ad oggi si torna sostanzialmente al passato. Il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023 non cancella il diritto alla detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione, superbonus, ecobonus e sismabonus, che restano in vigore nella sola forma della detrazione in dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti che vorranno continuare ad usufruirne per i prossimi anni. Si ritorna di conseguenza alla applicazione originale dell’articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e per le norme inerenti superbonus, ecobonus e sismabonus, alle rispettive discipline che regolano percentuali di detrazione e scadenza della agevolazione. Salvo diverse decisioni future del Governo, ci sarà ancora la possibilità di detrarre lavori di efficientamento energetico e sismico secondo i termini quadriennali o decennali ammesso che il contribuente abbia capienza fiscale. Perché in effetti il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023 mette fine indirettamente anche al superamento dei limiti di detrazione fiscale in base alla capienza erariale dei cittadini che venivano di fatto elusi, a norma di legge, semplicemente cedendo il credito ad altro soggetto capiente. E così l’effetto di questa nuo va norma sarà che potranno proseguire nella fruizione delle agevolazioni fiscali edilizie sia coloro i quali abbiano disponibilità e risorse finanziarie per pagare i lavori, ma anche e solo coloro i quali abbiano capienza fiscale per fruire delle detrazioni. Quanto alle nuove scadenze per fruire ancora dei vantaggi fiscali e dello sconto in fattura si dovrà considerare la seguente disciplina:
  • Superbonus e Sismabonus riservato ai condominii che abbiano deliberato i lavori entro il 19 novembre 2022 con CILAS protocollata entro il 31 dicembre 2022, ovvero con delibera compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022 e CILAS protocollata entro il 25 novembre 2022, ovvero che abbiano richiesto titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 in caso di demolizione e ricostruzione potranno godere del 110% entro il 31 dicembre 2023.
  • Superbonus e Sismabonus riservato ai condominii in tutte le altre condizioni potranno fruire di una percentuale pari al 90% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino al 31 dicembre 2025.
  • Mini condominii in mono proprietà fino a 4 unità immobiliari ed Soggetti del Terzo Settore senza i requisiti dell’articolo 10 bis, art. 119 D.L. 34/2020 che abbiano protocollato CILAS entro il 25 novembre 2022 ovvero che abbiano richiesto titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 in caso di demolizione e ricostruzione potranno fruire del 110% entro il 31 dicembre 2023. In tutti gli altri casi potranno fruire di una percentuale pari al 90% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino al 31 dicembre 2025.
  • Soggetti del terzo settore rientranti nei requisiti dell’articolo 10 bis, art. 119 D.L. 34/2020 potranno fruire del 110% fino al 31 dicembre 2025.
  • Unifamiliari o unità indipendenti in plurifamiliari che abbiano realizzato almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 potranno fruire del 110% fino al 30 settembre 2023, ovvero beneficiari di diritto di godimento su abitazione principale con reddito rapportato al quoziente familiare fino a 15.000 euro, potranno fruire del 110% fino al 31 dicembre 2023.
  • Gli IACP potranno fruire del 110% fino al 30 giugno 2023 a meno che a quella data abbiano realizzato almeno il 60% dei lavori. In questo ultimo caso la scadenza slitta al 31 dicembre 2023.
FRANCESCO ANDREA FALCONE Dottore commercialista Revisore legale
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