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12 Luglio 2022 - 09:30
Tribunale di Taranto
Con sentenza di non luogo a procedere con la formula “perché il fatto non sussiste” e la conseguente revoca del sequestro preventivo disposto a suo tempo dal gip di Taranto e restituzione di beni mobili ed immobili vincolati, il gup del Tribunale di Taranto, dr.ssa Gianna Martino ha definito al termine dell’udienza preliminare il procedimento penale a carico di Antonio Lenoci e della Stoma Engineering spa, difesi dagli avvocati Carlo e Antonio Raffo.
A Lenoci e della Stoma Engineering erano contestati reati penali ed illeciti amministrativi (truffa aggravata e falso in certificazione)riguardo al percepimento di finanziamenti pubblici a fondo perduto di circa tre milioni di euro con riferimento ad un programma di investimento di circa dieci milioni di euro relativo ad un progetto industriale per la realizzazione di innovativi aerogeneratori di taglia medio piccola (da 5 a 200 Kwh) per la produzione di energia elettrica.
La vicenda riguardava un programma di investimento molto innovativo di circa sedici milioni di euro che prevedeva un finanziamento iniziale di oltre cinque milioni di euro a fondo perduto, poi ridimensionato e divenuto di circa dieci miliioni di eiuro con un finanziamento a fondo perduto di poco meno di tre milioni di euro con la previsione di una ricaduta occupazionale sul territorio di una percentuale del 24% di Ula (Unità Lavorative Aziendali) da calcolarsi al momento dell’anno di esercizio che era il 2017.
La Guardia di Finanza, a seguito di un accertamento eseguito nel febbraio del 2018, per un verso riteneva che la società Stoma ed il suo amministratore Antonio Lenoci avessero posto in essere raggiri per far risultare rispettata la percentuale occupazionale prevista del 24% di Ula (attraverso una operazione di cessione di ramo di azienda con contratti di lavoratori da un’azienda satellite del gruppo Stoma System s.r.l. alla società Stoma Engineering spa ed attraverso assunzioni di altri due lavoratori provenienti da altra società satellite del gruppo) e per altro verso riteneva un ingiusto profitto il percepimento della erogazione a fondo perduto di 2.611.886 iro.
Il pubblico ministero, quindi, aveva formulato la richiesta ed il gip di Taranto aveva emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 2.611.886 euro che era stato eseguito su beni mobili ed immobili e conti correnti di Antonio Lenoci e della società Stoma Engineering spa. L’attività svolta nel corso dell’udienza preliminare dagli avvocati Carlo e Antonio Raffo aveva consentito di accertare attraverso una copiosa produzione documentale e attraverso un richiamo a normative di settore, non solo che erano stati rispettati tutti i criteri e le normative che regolano il settore specifico, ma soprattutto che risultavano non corrette le contestazioni nei confronti di Lemoici ed alla Stoma spa. In particolare, ernao state anche richiamati sia il Decreto Ministeriale delle Attività Produttive del 18.04.2005 e sia la Circolare MICA n, 980902 del 23.03.2006 che prevedevano tassativamente le categorie di lavoratori che nella specie non avrebbero dovuto essere conteggiati ai fini del calcolo delle percentuali Ula, norme che, guarda caso, facevano ritenere corrette le operazioni di assunzione fatte dalla società Stoma.
Anche una consulenza di parte ed una perizia d’ufficio disposta quest’ultima dal gip avvaloravano le tesi difensive che avevano trovato riscontro in una sentenza della Corte dei Conti.
Il gup del Tribunale di Taranto, al termine anche dell’attività integrativa disposta nel corso dell’udienza preliminare ed al termine delle discussioni degli avvocati Carlo e Antonio Raffo, ha accolto pienamente le tesi difensive prospettate ed ha emesso sentenza di non Luogo a procedere con la formula “perché il fatto non sussiste”, disponendo conseguentemente la revoca del sequestro preventivo e la restituzione di tutti i beni finiti sotto chiave.
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