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l'avvocato
07 Febbraio 2025 - 12:25
Il disegno di legge ora passa all’esame del senato
Il 16 gennaio 2025 la Camera dei Deputati - in tempi ristrettissimi ha approvato il testo della proposta di legge di riforma costituzionale in tema di separazione delle carriere (p.d.l. n. C. 1917, di iniziativa della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio). Il disegno di legge ora passa all’esame del senato.
Come è noto, almeno ai giuristi, il procedimento di revisione della Costituzione è disciplinato dall’art. 138 Cost.. Esso prevede due deliberazioni da parte di ciascuna Camera, ad intervallo non minore di tre mesi. Siamo dunque all’inizio di un articolato percorso. Se la legge è approvata con la maggioranza di due terzi da ciascuna Camera nella seconda votazione non si fa luogo a referendum confermativo; viceversa, se la legge è approvata solo con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sempre nella seconda votazione, è soggetta a referendum ed è promulgata in presenza della maggioranza dei voti validi degli elettori (non è dunque necessario un quorum per la validità del referendum, come avviene per i referendum abrogativi). Si procede a referendum solo se ne fanno richiesta un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali. Secondo tutti i commentatori, è molto probabile che la riforma venga approvata e sia destinata ad essere oggetto di un referendum.
Ecco la riforma in pillole:
• Si ribadisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e si specifica che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104, co. 1 Cost.).
• Resta fermo, nell’art. 107, co. 3 Cost., che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”, ma si introduce il principio delle “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”, la cui disciplina viene demandata alle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 2 del d.d.l., di modifica dell’art. 102, co. 1 Cost.). Si noti che, in assenza di previsioni costituzionali, risulta di fatto demandata alla legge ordinaria sia la disciplina del concorso sia la competenza per la formazione dei magistrati.
• Le competenze dell’unico organo di autogoverno della magistratura, il CSM, vengono ripartite in tre nuovi organi: dall’attuale unico CSM si passa a due CSM ed un’Alta Corte disciplinare; tre organi al posto di uno, quindi.
• Dunque, di fatto, si istituiscono due CSM: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104, co. 2 Cost. e art. 1 del d.d.l., di modifica dell’art. 87, co. Cost);
• Composizione dei due CSM (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104 Cost.): sorteggio da un elenco, per i laici; sorteggio secco per i togati. In particolare:
a. un membro togato di diritto: rispettivamente, il primo presidente della Cassazione (CSM giudicante) e il procuratore generale della cassazione (CSM requirente).
b. un terzo di membri laici estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune: devono essere professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. L’elenco è predisposto entro sei mesi dall’insediamento del Parlamento ed è compilato mediante elezione;
c. due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (CSM giudicante) – oltre 7.000 giudici civili e penali – e tra i magistrati requirenti (CSM requirente) – oltre 2.000 pubblici ministeri – “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge” ordinaria.
d. vicepresidente di ciascun CSM eletto dall’organo fra i componenti laici designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
e. i componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
f. i componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
• Competenze dei due CSM (art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost): spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Rispetto ad oggi la sostanziale novità è che viene esclusa la competenza del CSM in tema di provvedimenti disciplinari.
• Istituzione dell’Alta Corte disciplinare (art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost.), che assorbe funzioni oggi svolte dal CSM e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili (in sede di impugnazione): “la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”.
• Composizione dell’Alta Corte disciplinare art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost.): 15 giudici:
a. tre laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
b. tre laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
c. sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
d. presidente eletto dall’Alta Corte tra i laici, cioè tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
e. i giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
f. l’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
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