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L'Avvocato
17 Dicembre 2023 - 06:36
Giulia Cecchettin, picchiata e uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta
La vicenda della tragica morte di Giulia Cecchettin ha destato molto scalpore nell’opinione pubblica sia per le modalità con cui è stato commesso il crimine, sia per la giovane età della vittima, sia per il contesto in cui è maturato il delitto.
Tale episodio ha accelerato il processo di approvazione del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2023 con cui erano previste norme più rigorose per contrastare il dilagante fenomeno dei femminicidi. La tragica vicenda ha poi aperto il dibattito, divenuto più serrato, sulla necessità di istituire campagne di educazione ed informazione per i giovani, fondata sulla valorizzazione dell’affettività e del rispetto. Dunque, il parlamento interviene con una modifica di quello che è senza dubbio il più significativo intervento in materia, realizzato con la legge n. 69/2019 (c.d. codice rosso).
Nel merito, la Legge sul codice rosso, si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. L’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, ha indotto il Parlamento ad approvare celermente e all’unanimità la legge n. 168 del 24 novembre 2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Il provvedimento, composto da 19 articoli, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti “reati spia” possano poi degenerare in fatti più gravi. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.
Tra le principali misure contenute nel disegno di legge si segnala, in primo luogo, il rafforzamento della misura di prevenzione dell’ammonimento del questore e di informazione alle vittime. Tale norma prevede, in particolare l’estensione dell’applicazione dell’ammonimento anche ai reati spia - tra i quali i reati di percosse, lesione personale, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, violazione di domicilio - ossia una serie di reati che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, sia attuali che passate; l’aggravamento della pena quando i reati sono commessi da un soggetto ammonito o in presenza di minorenni; l’ottenimento della revoca del provvedimento solo dopo almeno tre anni, a seguito di valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. È interessante osservare che il provvedimento prevede l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora, previste dal Codice antimafia, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (art. 2).
Nei confronti di tali soggetti, diventa obbligatorio disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle vittime e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 mt. da tali luoghi e dalle vittime. Importante appare, poi, la previsione (art. 4) secondo cui, al fine di velocizzare i processi in materia, sono ampliate le fattispecie per le quali è assicurata la priorità, estesa alle ipotesi di costrizione o induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesione personale. La celerità è inoltre conferita alle richieste di applicazione di misura cautelare personale. Viene inserito, anche nel Codice di procedura penale un nuovo articolo sulle misure urgenti di protezione della persona offesa (art. 362-bis) ai sensi del quale il Pm dispone di 30 giorni al massimo per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari, dopodiché il Gip avrà ulteriori 30 giorni al massimo per la decisione sull’istanza (Art. 7).
Tra le ulteriori disposizioni si segnala la previsione dell’arresto in flagranza differita per chi viene individuato, in modo inequivocabile e sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche, quale autore di una condotta di: violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento; maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. In materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare viene inserita una nuova norma (art.384-bis, 2-bis c.p.p.) la quale prevede che anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione d’urgenza, attendere il provvedimento del giudice (art.11). In tali casi, entro quarantotto ore il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari e questi, sempre entro lo stesso termine, fissa l’udienza di convalida.
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Testata: Buonasera
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