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Srl semplificate è boom in Italia ma con molti limiti

Conquistano gli imprenditori italiani, ma tra capitale da 1 euro, rigidità statutarie e rischi legali il modello nasconde più di un’insidia

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Le Srl semplificate sono state introdotte nel 2012 con un apposito Decreto Legge, per incentivare l’imprenditorialità con costi di costituzione ridotti

Il report di ItaliaOggi dello scorso 15 febbraio segnala la incontrastata crescita delle Srl semplificate in Italia, che superano le 500 mila unità, crescendo del 48% in soli 5 anni.

Crescono le Srl ordinarie del 14% e le Spa che tornano anch’esse a crescere dopo anni di calo.

Ma il dato significativo riguarda essenzialmente le prime, in un fenomeno sostenuto essenzialmente dai bassi costi di costituzione ma che contiene numerose insidie.

Le Srl semplificate sono state introdotte nel 2012 con un apposito Decreto Legge, per incentivare l’imprenditorialità con costi di costituzione ridotti ed è spesso scelta come forma di passaggio dalla impresa individuale al modello societario.

Alletta certamente il fatto che il capitale minimo è praticamente inesistente, cioè pari a 1 euro e le spese notarili di costituzione sono molto basse.

Tuttavia questo modello presenta molte rigidità.

Ha uno statuto previsto dalla legge e immodificabile e si scioglie automaticamente in caso di riduzione del capitale sotto la soglia minima.

La Srl semplificata gode del principio della autonomia patrimoniale perfetta, limitando la responsabilità patrimoniale dei singoli soci e preservando il loro patrimonio personale ai sensi dell’articolo 2463-bis del Codice Civile.

Tuttavia questo principio è spesso messo in discussione da diverse sentenze della Corte di Cassazione e non opera nei confronti del legale rappresentante della società il quale risponde nelle ipotesi estreme della Crisi di Impresa se i suoi comportamenti hanno prodotto una conseguenza penale. Le restrizioni strutturali della Srl semplificata vanno ben oltre però questi aspetti. L’assenza, di fatti, di un capitale, incentiva nei soggetti che le costituiscono, la nascita della idea che il capitale non serva e invece questo è necessario per consentire gli investimenti iniziali.

Non è possibile inoltre nominare amministratori esterni alla Srl semplificata, possono essere infatti solo soci ed inoltre, questi, devono essere solo persone fisiche.

La Srl semplificata non può essere infatti partecipata da altre società o soggetti giuridici.

Esiste inoltre un divieto formale al finanziamento da parte dei soci, i quali possono effettuare versamenti e finanziamenti solo in conto capitale, cioè con la finalità di incrementare il valore del capitale sociale e non a titolo di prestito da rimborsarsi in futuro.

Come già osservato inoltre lo scioglimento automatico della società avviene se il capitale sociale diventa negativo e occorre assumere di conseguenza gli opportuni comportamenti per cancellare dal Registro delle Imprese la società.

Inoltre ovviamente non ci si può attendere una quotazione sui mercati finanziari di una Srl semplificata o ancora una certa credibilità verso gli istituti di credito con i limiti strutturali di capitale che ha. Anche l’immodificabilità dello statuto rende pressoché impossibile stabilire regole interne che aiutino a fruire di vantaggi fiscali. È tra le altre cose vietata una distribuzione di utili fino a che gli accantonamenti di utili precedenti non arrivino a garantire un patrimonio pari a quello delle Srl tradizionali.

Sotto il profilo delle imposte non cambia nulla rispetto ad una Srl tradizionale. La tassazione ai fini IRES resta pari al 23% e quella IRAP al 4,8%, la contabilità ordinaria da adottare è di tipo ordinario e questo produce inevitabilmente una parificazione dei costi di gestione rispetto ad una società tradizionale ma con più svantaggi.

La convinzione generatasi nel tempo, che adottare il modello della Srl semplificata sia una strada agevole per avviare la propria impresa in forma societaria in modo rapido e poco costoso si è dimostrata nel tempo piuttosto limitata perchè la riduzione iniziale dei costi ha come contraltare una forte limitazione di funzionamento nel momento in cui le attività dovessero crescere esponenzialmente. In quel caso si dovrà necessariamente virare verso una Srl tradizionale o un Società per azioni, investendo ulteriore denaro nella trasformazione societaria.

C’è tuttavia una area societaria in cui la Srl semplificata sta diventando più conveniente di altri soggetti ed è quella relativa al settore cooperativo.

E’ indubbio che in troppi casi, la costituzione di una Società Cooperativa - dopo la recente riforma assimilabile a livello patrimoniale ad una Srl - sia convenuta a parecchi imprenditori per via della estrema riduzione dei costi di costituzione ma con oggettivi limiti legati al controllo di gestione da parte di soggetti terzi, ai costi ad esso legati, ai limiti nel rapporto di voto tra soci - nelle cooperative non conta il valore del capitale conferito ma ciascuno conta un voto - e ai limiti di partecipazione di soggetti giuridici nel capitale conferito.

Va da se che la Srl semplificata, che nasce sostanzialmente per una consistente riduzione delle spese di costituzione, abbia soppiantato il modello cooperativo per via della sua agilità di funzionamento.

*Dottore Commercialista - Revisore Legale

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