Notizie
Cerca
Il commercialista
28 Maggio 2024 - 07:39
Il redditometro continua a dividere
Re-introdotto e sospeso e poi nuovamente ripreso in attesa di una discussione in Consiglio dei Ministri, il Redditometro fa la sua comparsa nella vita dei cittadini italiani dopo essere stato di fatto abrogato nel 2018. Come andrà a finire rispetto alla sua repentina reintroduzione e poi sospensione è presto da dirsi, fatto sta che il dibattito tecnico in materia di accertamento attraverso questo strumento è ripreso velocemente negli scorsi giorni e ha allertato non poche categorie sociali e produttive.
Il Redditometro è uno strumento di accertamento fiscale che consente di determinare induttivamente il reddito del contribuente analizzando la sua capacità di spesa. Il presupposto è che ad ogni flusso economico di spesa corrisponda una relativa entrata e se la sua non può essere dimostrata in maniera compiuta, essa potrà diventare classificabile quale reddito presunto e soggetto a tassazione. Non sono stati rari i casi in questi anni, prima della abrogazione di questo strumento, che attraverso di esso si cercasse giustificazione ad esempio all’acquisto di immobili da parte dei contribuenti provando a risalire alle modalità di produzione del reddito necessario. Tante volte esso era fornito da parenti e la sua giustificazione diveniva necessaria per non incorrere nella ripresa a tassazione delle somme utilizzate, la cui provenienza non era dimostrabile in modo certo.
E’ stata per molto tempo una forma di controllo che andava ben oltre la razionalità e soprattutto investiva indirettamente le condizioni di reddito anche di soggetti vicini ai cittadini e che avevano nel tempo aiutato gli stessi nella effettuazione dei propri acquisti. D’altra parte è innegabile che il Redditometro sia uno strumento assai efficace anche per identificare evasori seriali in relazione al proprio tenore di vita. Il tema resta tuttavia la recuperabilità delle somme accertate che resta estremamente difficoltosa nei confronti di soggetti abituati probabilmente a maneggiare acquisti con intestazioni fittizie o non tacciabili.
Ma andando per ordine la procedura in caso di accertamento da redditometro è la seguente: 1) l’Amministrazione finanziaria in base a determinate segnalazioni su un determinato contribuente (spese per beni e servizi o comunque incrementi patrimoniali) può richiedere al contribuente chiarimenti in merito a tale segnalazione nonché di dimostrare le occorrenze economiche utilizzate; 2) tale richiesta deve transitare obbligatoriamente per la fase del contraddittorio preventivo; 3) in sede di contraddittorio, il contribuente può validamente difendersi, producendo proprie memorie e documentazione, illustrando tutte le fonti reddituali utilizzate o di cui ha avuto disponibilità; 4) il contribuente può anche decidere di non partecipare al contraddittorio. In tale caso l’avviso di accertamento può essere emesso sulla base dei parametri disponibili per l’Amministrazione finanziaria, mentre al contribuente resta l’onere di illustrare al giudice le sue motivazioni difensive; 5) infine, il giudice dovrà valutare il soddisfacimento dei rispettivi oneri probatori e la sussistenza o meno dei presupposti accertativi.
Nella esperienza degli scorsi anni tuttavia il Redditometro fu abrogato per l’eccessiva violazione nell’uso di dati della vita dei cittadini e perché il superamento delle barriere necessarie in termini di privacy finiva per investire soggetti terzi non destinatari delle verifiche originarie. Anche la presunta garanzia offerta dalla esistenza di un contraddittorio preventivo - un invito a comparire presso gli uffici di Agenzia delle Entrate per discutere della segnalazione ricevuta e del suo contenuto - non si oppone alcuna certezza che l’ufficio preposto debba recepire per legge le difese del cittadino e così in troppi casi le stesse sono state spostate all’attenzione dei giudici tributari di competenza per il territorio creando costante contenzioso dall’esito incerto. Il cittadino sarebbe chiamato a dimostrare di fronte al giudice ciò che non è magari stato in grado di dimostrare di fronte ai funzionari di Agenzia Entrate.
Abrogato nel 2018 appunto, qualche giorno fa il sottosegretario Leo ne ha promosso la reintroduzione scatenando la reazione di alcuni partiti di maggioranza, tra i quali Forza Italia e Lega. Le ragioni risiedono presumibilmente nella necessità di agganciare i parametri di recupero impositivo sottoscritti con l’Unione Europea per ottenere il finanziamento da PNRR e che non sarebbero ancora stati correttamente raggiunti. Dopo pochi giorni è arrivato lo stop alla reintroduzione di questo strumento, restando aperta comunque la discussione in seno al Governo circa la sua possibile reintroduzione in forma “migliorata” rispetto alla originaria versione. Attenderemo di conseguenza l’evoluzione parlamentare della vicenda segnalando che Forza Italia e Lega si sono già dette contrarie principalmente perchè la misura è contraria ai principi ispiratori della riforma fiscale, sulla quale il Governo lavora da mesi.
*Dottore Commercialista
Revisore Legale
I più letti
Testata: Buonasera
ISSN: 2531-4661 (Sito web)
Registrazione: n.7/2012 Tribunale di Taranto
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Piazza Giovanni XXIII 13 | 74123 | Taranto
Telefono: (+39)0996960416
Email: redazione.taranto@buonasera24.it
Pubblicità : pubblicita@buonasera24.it
Editore: SPARTA Società Cooperativa
Via Parini 51 | 74023 | Grottaglie (TA)
Iva: 03024870739
Presidente CdA Sparta: CLAUDIO SIGNORILE
Direttore responsabile: FRANCESCO ROSSI
Presidente Comitato Editoriale: DIEGO RANA