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Il commercialista
21 Maggio 2024 - 08:30
Prescrizione di interessi e sanzioni tributarie
Lo scorso 8 maggio la Corte di Cassazione ha pubblicato una ordinanza di particolare rilevanza che mette un limite al termine di prescrizione di sanzioni e interessi tributari, fissato in 5 anni. Oltre tale termine entrambi i valori vanno considerati prescritti e la prescrizione va fatta sollevare in ogni sede opportuna.
L’ordinanza è la numero 12528/2024 e rimarca il seguente principio secondo il quale il termine di prescrizione degli interessi maturati sulle obbligazioni tributarie di qualsiasi natura (anche da IMU o altre imposte locali per esempio), ai sensi dell’articolo 2948 n.4 del Codice Civile, si prescrive in cinque anni e le sanzioni amministrative seguono lo stesso termine, prescrivendosi anche esse in cinque anni se la sanzione non deriva da un provvedimento del giudice di tipo irrevocabile. La controversia, che segna in ogni caso un orientamento importante per tutti i cittadini, è nata per l’opposizione ad un avviso di intimazione operato da una società cooperativa.
Dopo due gradi di giudizio nei quali i giudici avevano stabilita la cessata materia del contendere e la prescrizione di sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle, l’Agenzia Entrate e quella della Riscossione avevano promosso ricorso in Corte di Cassazione. La società ha opposto che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione - la prescrizione si può interrompere sempre notificando al contribuente un atto interruttivo, cioè un documento che ricordi a questi di pagare o una azione di recupero delle somme e i termini ricominciano a decorrere di conseguenza da zero - risaliva al mese di agosto 2012 e che da quella data alla data di notificazione della intimazione di pagamento, risalente al mese di settembre 2019, erano passati oltre 5 anni. Di conseguenza, la parte della intimazione di pagamento, contenente sanzioni e interessi andava considerata prescritta e annullata.
Agenzia Entrate e della Riscossione al contrario, nel giudizio, avevano sollevato dubbi su questa interpretazione sostenendo che il credito da interessi andava considerato fuori dal contesto tributario e quindi prescrivibile in dieci anni e non cinque. Il codice civile infatti prevede che la prescrizione generale degli interessi sui crediti abbia termine quinquennale senza specificare nulla rispetto alla loro origine ma le Agenzie fiscali ritenevano l’importo inglobato nella generalità del credito e non separato. Per quanto attiene le sanzioni amministrative applicate, le due Agenzie fiscali avevano fatto rilevare stesse considerazioni. La normativa sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, riferibile all’articolo 20 del d.lgs. 472 del 1997, non farebbe riferimento in alcun caso alle sanzioni legate ai tributi. Nonostante tutte queste considerazioni i giudici di Cassazione hanno dato ragione al contribuente. Secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, gli interessi che discendono da obbligazioni tributarie si pongono in un rapporto di accessorietà rispetto alle stesse solo nel momento della loro nascita. Dopodiché rientrano nella categoria generale degli interessi e il termine di prescrizione è di tipo quinquennale ai sensi dell’articolo 2948 n. 4 del codice civile.
Quanto alle sanzioni, lo stesso d.lgs. 472 del 1997 prevede espressamente che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni e che tale termine non è eludibile. Allo stesso tempo la Corte di Cassazione ha precisato che l’unico termine di prescrizione decennale delle sanzioni discende dalle sanzioni applicate dal giudice in sede di giudizio e passate in giudicato anche con riferimento a sentenze relative a violazioni di norme tributarie. Se invece la sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, il termine resta inequivocabilmente di cinque anni. Questa ordinanza ha valore per tutti i cittadini? Purtroppo no.
Le ordinanze o le decisioni assunte in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione hanno sempre valore limitatamente al rapporto tra il singolo cittadino o contribuente che ha azionato il ricorso e le Agenzie fiscali. Non è possibile considerare in nessun caso applicabile a tutti i cittadini l’esito del giudizio. Certo resta il fatto che una sentenza del genere conceda un orientamento importante utile in ogni caso. Sarà possibile infatti per tutti i contribuenti citarne l’esito in giudizio o durante il pre contenzioso acceso nei confronti delle Agenzie Fiscali. Pre contenzioso che oggi, con la riforma fiscale, diventa fondamentale perché occorrerà sempre essere auditi dall’Ente accertatore prima di ricevere un atto e in quella fase sarà possibile sollevare tutte le eccezioni utili anche ad affrontare un successivo contenzioso fiscale. Così per tornare al caso in questione è possibile verificare sempre quale è stato l’ultimo atto interruttivo della prescrizione delle cartelle che ricevono i cittadini e in fase eventuale di contenzioso, chiedere l’applicazione di questa ordinanza al proprio caso specifico.
* Dottore Commercialista Revisore Legale
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