Notizie
Cerca
Il commercialista
31 Gennaio 2024 - 07:18
Concordato fiscale biennale preventivo
Lo scorso 25 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha licenziato il Decreto Legislativo che introduce un nuovo strumento di collaborazione tra fisco e imprese e professionisti. Con questa modalità sostanzialmente si istruisce un accordo tra Erario e coloro i quali rientrano in queste categorie di produzione del reddito di modo che, sulla base dei dati a disposizione di Agenzia delle Entrate, le imposte verranno concordate preventivamente per il successivo biennio, con possibilità di ulteriore rinnovo. Un eventuale reddito aggiuntivo non sarà tassato mentre in caso di introiti minori del 50% rispetto a quanto concordato si potranno avere ipotesi straordinarie di revoca dell’accordo.
L’Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare una proposta ai titolari di partita IVA, in relazione ai dati in proprio possesso, per stabilire in maniera preventiva le imposte dovute. Ad essere coinvolte nella misura saranno tutte le partite IVA, siano essere nel regime ordinario che in quello forfettario. L’agevolazione principale consisterà quindi, dal lato del contribuente, nel conoscere preventivamente le imposte dovute e l’IRAP da versare senza dover attendere i tempi della chiusura dell’esercizio e del calcolo della dichiarazione dei redditi. Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti interessati dalla misura, programmi utili alla acquisizione dei dati e alla proposta di concordato. Solo per il 2024, primo anno di istituzione della misura, la scadenza dovrebbe essere il 15 giugno, probabilmente slittabile al 15 ottobre 2024 per agevolare i tempi di adozione della agevolazione. L’accesso alla misura è consentito a tutti i contribuenti nel regime ordinario o forfettario e senza che abbiano, nel primo caso, un punteggio minimo ai fini ISA pari almeno ad 8. Si tratta di un punteggio di regolarità fiscale attribuito in sede di dichiarazione dei redditi da Agenzia Entrate asseconda del posizionamento del contribuente rispetto alla media di settore.
Tuttavia resta condizione di ammissione che il contribuente non abbia debiti tributari o abbia estinto quelli che tra essi abbiano un importo complessivamente pari o superiore ai 5.000 euro per i tributi amministrati da Agenzia Entrate, compresi di interessi e sanzioni, ovvero per i contributi previdenziali accertati in via definitiva con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Restano esclusi dall’accesso alla misura i contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in aumento uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato o siano stati condannati per uno dei reati penali tributari di cui al D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648, 648 bis e ter del codice penale commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Quali saranno allora gli effetti per il contribuente che accetta la proposta con il Fisco? Chi accetterà la proposta dovrà dichiarare gli importi concordati con il Fisco sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP per due periodi di imposta. Le eventuali imposte non versate anche dopo l’adesione, saranno iscritte a ruolo. Non cambia nulla sotto il profilo degli adempimenti contabili e dichiarativi che restano gli stessi.
Non cambia nulla neanche ai fini IVA e sarà comunque necessario effettuare la compilazione dei dati ai fini ISA. In termini di vantaggio generale per i contribuenti, qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione rispetto al reddito concordato non produce alcun effetto. Così se il contribuente incasserà somme lungamente maggiori rispetto a quelle concordate, pagherà in sostanza a meno tasse. Al contrario ne pagherà di più ad eccezione del caso in cui, per circostanze eccezionali, individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la differenza in diminuzione netta superi il valore del 50% rispetto a quella concordata col Fisco. In questo caso si potrà chiedere la decadenza dal concordato per evitare di pagare somme lungamente superiori a quelle dovute. Si ha cessazione dal concordato se il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio rispetto a quella esercitata nel periodo di calcolo della base reddituale e se il contribuente cessa l’attività. Si ha decadenza nei casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.
Una soglia di tolleranza non indifferente sarà quindi prevista in caso di scostamenti. Si ha decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato. Per i contribuenti forfettari, in estrema sintesi, il concordato avrà valore per un singolo anno e non per un biennio.
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
I più letti
Testata: Buonasera
ISSN: 2531-4661 (Sito web)
Registrazione: n.7/2012 Tribunale di Taranto
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Piazza Giovanni XXIII 13 | 74123 | Taranto
Telefono: (+39)0996960416
Email: redazione.taranto@buonasera24.it
Pubblicità : pubblicita@buonasera24.it
Editore: SPARTA Società Cooperativa
Via Parini 51 | 74023 | Grottaglie (TA)
Iva: 03024870739
Presidente CdA Sparta: CLAUDIO SIGNORILE
Direttore responsabile: FRANCESCO ROSSI
Presidente Comitato Editoriale: DIEGO RANA