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Il commercialista
25 Maggio 2023 - 06:47
Auto per disabili
Solo nel corso dell’anno 2022 il Governo licenziò una serie di misure per semplificare gli adempimenti burocratici in capo ai cittadini diversamente abili ed ai loro familiari che sono interessati a fruire di una serie di agevolazioni per l’acquisto di beni destinati alla loro inclusione e alla loro mobilità. In sostanza le norme introdotte nel 2022 consentono, con un meccanismo simile a quello della autocertificazione, di snellire un corposo iter burocratico prima necessario per richiedere in particolare l’applicazione dell’IVA agevolata.
Il quadro attuale della normativa tuttavia passa per un percorso tortuoso, ancora in parte non colmato in alcuni aspetti interpretativi fondamentali. La genesi di queste misure risale in particolare alla legge n. 104/1992 che disciplinò, per quanto fosse possibile, dei criteri di riconoscimento della gradualità con la quale lo Stato avrebbe dovuto garantire percorsi di inclusività dei cittadini diversamente abili in relazione alla gravità della loro patologia. Da essa è disceso l’art. 8, legge n. 449/1997 con la quale si è disciplinata la detraibilità ai fini IRPEF delle spese di acquisto di beni e strumenti, comprese le autovetture, volti a favorire deambulazione, integrità e autosufficienza di persone diversamente abili e la modifica introdotta alla Tabella A), parte II, punto 31, D.P.R. n. 633/1972 in materia di aliquota IVA agevolata per l’acquisto specificatamente di mezzi di locomozione. L’art. 30, comma 7, legge n. 388/2000 inoltre risolse una questione rimasta non chiara per molti anni e relativa alla possibilità che anche coloro i quali non avessero propriamente limiti di mobilità ma fruissero in ogni caso delle agevolazioni consentite in materia diritto alla indennità di accompagnamento, avessero diritto a fruire delle agevolazioni in questione.
Da quel momento infatti la norma superando evidenti limiti di parità, riconobbe che gli stessi benefici fiscali andavano concessi a tutti i soggetti diversamente abili, compresi quelli affetti da handicap psichico o mentale tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. In questi casi, il requisito dell’adattamento obbligatorio del veicolo veniva meno e le agevolazioni venivano finalmente riconosciute senza alcun obbligo di adattamento del veicolo anche a cittadini diversamente abili ma in grado, in qualche modo, di deambulare purché riconosciuti sostanzialmente nella categoria della legge n. 104/1992 (ex art. 3, comma 3). Come spesso accade però il legislatore è dovuto intervenire nuovamente nel 2007 per arginare fenomeni elusivi che si registravano da parte dei cittadini. Il quadro attuale, in questo complesso di modifiche normative non sempre di facile interpretazione da parte della utenza e degli stessi operatori, sarebbe così delineato, con particolare riguardo all’ambito IVA: è applicabile l’IVA al 4%, in luogo di quella al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2 mila centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’IVA ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento; l’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti; - l’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili). L’arco temporale di fruizione del beneficio è della durata di quattro anni decorrenti dalla data dell’acquisto del veicolo, per una sola volta e senza limiti di valore. Per effetto delle modifiche di cui alla legge n. 296/2006 è possibile fruire nuovamente del beneficio entro il quadriennio solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione ovvero sia stato rubato e non ritrovato.
La cancellazione dal PRA per esportazione del bene non consente la nuova fruizione del beneficio nell’arco dei quattro anni. È possibile, tuttavia, vendere il bene nell’arco del quadriennio ma per evitare di dover restituire l’agevolazione fruita, e quindi restituire il differenziale IVA compreso tra l’aliquota del 22% e quella del 4% oggetto di agevolazione, si potrà effettuare la cessione solo dopo i primi due anni dalla data di acquisto, ad eccezione del caso in cui la cessione sia attribuibile a successivo riacquisto su cui realizzare nuovi adattamenti per sopraggiunte necessità.
Francesco Andrea Falcone
Dottore Commercialista - Revisore Legale
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