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Taranto

Area a caldo ex Ilva, il Tribunale di Milano ordina la sospensione

Accolta la richiesta dei residenti di Taranto. Stop legato ai rischi per la salute. Il provvedimento non è ancora esecutivo e può essere impugnato

Ex Ilva

Ex Ilva

TARANTO – Il Tribunale civile di Milano ha disposto la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva a partire dal 24 agosto 2026, accogliendo l’istanza presentata da alcuni residenti del Comune di Taranto.

Nel provvedimento si fa riferimento a rischi attuali di pregiudizi alla salute, precisando tuttavia che il decreto, allo stato, non è esecutivo e diventerà tale soltanto in assenza di impugnazione.

Al centro della decisione vi è la disapplicazione dell’Aia 2025 in relazione a specifiche prescrizioni ritenute prive di termini certi per la loro attuazione. In particolare, il Tribunale richiama interventi riguardanti il monitoraggio di Pm10 e Pm2,5, la disciplina dei wind days, l’intercettazione delle emissioni e l’installazione di serbatoi contenenti sostanze pericolose. Secondo quanto indicato nella nota diffusa dal Tribunale di Milano, per tali misure non sarebbero stati fissati tempi definiti per la realizzazione degli interventi di ambientalizzazione.

La decisione, si sottolinea, è stata adottata a tutela dei ricorrenti e degli altri residenti di Taranto, Statte e dei quartieri limitrofi allo stabilimento, alla luce dei rischi sanitari evidenziati.

Il provvedimento stabilisce che la sospensione dell’area a caldo avrà effetto dal 24 agosto 2026. Entro quella data, Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, AdI Holding in amministrazione straordinaria e Ilva in amministrazione straordinaria potranno attivarsi per ottenere un’integrazione dell’Aia 2025 che indichi tempi certi e ragionevolmente brevi per l’attuazione degli studi di fattibilità, dei piani e dei cronoprogrammi collegati alle prescrizioni oggetto di rilievo, impegnandosi alla loro tempestiva realizzazione.

In assenza di tali integrazioni entro il termine indicato, si procederà alla sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo.

Il decreto resta comunque impugnabile, e solo in mancanza di ricorso diventerà esecutivo.

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