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La manovra di bilancio

Crac bancari, ecco il Fondo Indennizzo Risparmiatori: nuova chance per chi era stato escluso

Riaprono i termini solo per le domande respinte tra il 2019 e il 2020 per vizi formali. Stanziati fino a 80 milioni di euro

Soldi

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ROMA - La Legge di Bilancio 2026 offre una nuova opportunità a una parte dei risparmiatori coinvolti nei principali dissesti bancari degli ultimi anni, consentendo la riapertura dei termini per l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, lo strumento pubblico creato per compensare le perdite subite a seguito dei crac bancari.

La misura riguarda i risparmiatori colpiti dalla risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife, dai dissesti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, finite in liquidazione coatta amministrativa nel 2017 e cedute a Intesa Sanpaolo con intervento pubblico, oltre agli azionisti e detentori di strumenti subordinati del Monte dei Paschi di Siena, interessato nello stesso anno da un salvataggio statale tramite ricapitalizzazione precauzionale.

La riapertura, prevista dal comma 762, non è generalizzata. È rivolta esclusivamente a chi aveva già presentato domanda di indennizzo nei termini compresi tra il 2019 e il 2020, ma si era visto respingere l’istanza, in tutto o in parte, per carenze documentali o irregolarità procedurali. La norma, quindi, non amplia la platea dei beneficiari, ma consente di sanare errori formali che avevano escluso risparmiatori in possesso dei requisiti sostanziali.

L’architettura del fondo rimane invariata. Per finanziare i nuovi rimborsi, la manovra autorizza una spesa massima complessiva di 80 milioni di euro, che verranno erogati in modo graduale. Sono previsti 20 milioni nel 2026 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con pagamenti distribuiti su un triennio, in linea con i tempi di istruttoria della Commissione tecnica del FIR.

I risparmiatori interessati potranno ripresentare la domanda seguendo le stesse regole previste dalla normativa originaria. Gli indennizzi restano confermati nelle percentuali già stabilite: 30% del costo di acquisto delle azioni e 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, calcolato sull’insieme degli investimenti ammessi.

Anche le modalità di accesso restano immutate. È previsto il rimborso automatico per i risparmiatori che, al momento dell’investimento, avevano un reddito complessivo Irpef non superiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro. In alternativa, è possibile accedere alla procedura ordinaria, che richiede la valutazione della Commissione tecnica e la dimostrazione che l’investimento sia stato effettuato in violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza da parte dell’intermediario finanziario.

Per i risparmiatori esclusi in passato per mere irregolarità formali, la norma rappresenta dunque una seconda possibilità concreta, pur all’interno di un perimetro rigorosamente definito e senza alcuna estensione generalizzata dei benefici.

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