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Il fatto
03 Dicembre 2024 - 06:48
Piazza Moro a Bari
BARI - È stata firmata la nuova ordinanza a tutela della sicurezza urbana con riferimento all’area di piazza Moro, piazza Umberto e zone limitrofe di Bari, che avrà validità fino al 28 febbraio 2025.
Il provvedimento conferma il divieto, per gli esercenti attività commerciali e i pubblici esercizi localizzati nell’area individuata, di vendita e somministrazione per asporto di bevande in bottiglia e/o in contenitori di vetro dalle ore 20 alle 7, vietando contestualmente ai titolari di autorizzazioni di tipo “A” di cui alla Legge regionale n.24/2015 (chiosco) di agevolare il consumo, anche per asporto di bevande alcoliche versate in contenitori non in vetro, sulle aree limitrofe interessate dalla perimetrazione del provvedimento.
Quanto al consumo di bevande alcoliche al di fuori dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sul posto e nelle pertinenze autorizzate per l’occupazione del suolo pubblico, resta il divieto nell’arco delle 24 ore.
A supporto delle persone vulnerabili in condizione di emergenza sociale e con problemi di dipendenza l’ordinanza conferma altresì il potenziamento dei servizi di welfare attraverso l’impegno degli operatori delle Unità di strada comunali che stazioneranno in piazza Moro e piazza Umberto.
L’ordinanza recepisce, inoltre, quanto previsto dal Decreto Legge n. 137 del 1° ottobre 2024, finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza con l’obiettivo di tutelare questi ultimi in caso di eventuali aggressioni.
“Coerentemente con le valutazioni condivise in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e alla luce degli effetti conseguiti dall’entrata in vigore della prima ordinanza, abbiamo confermato il dispositivo con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti e a quanti attraversano quotidianamente piazza Moro, piazza Umberto e le aree limitrofe alla stazione centrale - commenta il sindaco Vito Leccese -. Le maggiori criticità rilevate nelle zone interessate dal provvedimento, come conferma il monitoraggio svolto in questi mesi, sono causate dall’abuso di alcol e droghe associato a situazioni di marginalità: di qui la necessità di ribadire il divieto di vendita di alcol a partire dalle otto di sera, come pure quello del consumo al di fuori dei bar e relative pertinenze nell’arco dell’intera giornata.
Il calo delle temperature di questo periodo, infatti, aggrava le condizioni di vulnerabilità delle persone che vivono per strada, specie se con problemi di alcolismo, come la cronaca delle ultime settimane, purtroppo, conferma. Per questo abbiamo voluto rafforzare ulteriormente l’impegno degli operatori delle unità di strada comunali a supporto delle persone senza dimora e con dipendenze, in modo da intercettare eventuali richieste di aiuto e orientarle verso i servizi territoriali attivi.
Al contempo, in vista del grande afflusso di cittadini e visitatori nelle zone centrali della città per le festività natalizie, riteniamo necessario garantire il massimo impegno a tutela della sicurezza e la serenità di tutti”.
Di seguito quanto disposto dall’ordinanza, che resterà in vigore fino al prossimo 28 febbraio:
1) È FATTO DIVIETO:
L’inosservanza delle previsioni di cui alla lettera a), fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, è punita con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.
L’inosservanza dei precetti di cui al punto b) è punita, impregiudicata la eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, ovvero fatte salve le concorrenti violazioni di natura amministrativa previste da altre Leggi e Regolamenti, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 (oltre le eventuali ulteriori spese di notifica degli atti come previste ex lege) ai sensi dell’articolo 7 bis D.Lgs 267/2000.
È ALTRESÌ FATTO DIVIETO
per chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di porre in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, di trasporto pubblico e delle relative pertinenze insistenti e ricomprese nell’area di cui al punto a).
La violazione dei divieti indicati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 D.L. 14/2017, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche con riferimento alla Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015- Codice del Commercio della Regione Puglia- nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 dell’articolo 9, D.L. n.1472017, come convertito con modificazione in Legge n.48720178, è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle disposizioni richiamate nel presente capoverso nelle aree di cui al punto a).
Nei casi di reiterazione delle condotte vietate ai sensi del punto 2), potrà disporsi, con provvedimento del Questore motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui alla lettera a) del punto1);l’eventuale violazione della misura così disposta comporta l’arresto del contravventore da sei mesi ad un anno.
Si applica altresì, ricorrendone l’ipotesi, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981.
Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.L. n.137 del 1 ottobre 2024 in relazione alle specifiche fattispecie dallo stesso disciplinate ed a cui si rinvia.
Tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza ed osservanza del presente Provvedimento.
È formulata altresì specifica e contestuale DIRETTIVA, quale misura complementare alle finalità sottese al presente Provvedimento, ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale di:
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Testata: Buonasera
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