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Il fatto
07 Ottobre 2024 - 16:18
Piazza Moro a Bari
BARI - È stata firmata questa mattina la nuova ordinanza a tutela della sicurezza urbana con riferimento all'area di piazza Moro, piazza Umberto e zone limitrofe a Bari; la precedente, adottata il 7 agosto, ha infatti cessato i propri effetti il 30 settembre scorso.
Alla luce degli esiti delle attività di controllo condotte nelle ultime settimane dalla Polizia locale in collaborazione con le altre forze di Polizia, è emerso che le principali criticità riguardano il consumo di alcol e di sostanze stupefacenti, mentre non sono stati rilevati problemi legati allo stazionamento diurno o notturno di persone nell'area individuata dall'ordinanza.
Il nuovo provvedimento, dunque, conferma il divieto, per gli esercenti attività commerciali e i pubblici esercizi localizzati nell’area individuata, di vendita e somministrazione per asporto di bevande in bottiglia e/o in contenitori di vetro dalle ore 20 alle 7, vietando contestualmente ai titolari di autorizzazioni di tipo “A” di cui alla Legge regionale n.24/2015 (chiosco) di agevolare il consumo anche per asporto di bevande alcoliche versate in contenitori non in vetro per il consumo sulle aree limitrofe interessate dalla perimetrazione del provvedimento.
Quanto al consumo di bevande alcoliche al di fuori dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con consumo sul posto e nelle pertinenze autorizzate per l’occupazione del suolo pubblico, resta vietato nell’arco delle 24 ore.
A supporto delle persone vulnerabili in condizione di emergenza sociale e con problemi di dipendenza l’ordinanza conferma altresì il potenziamento dei servizi di welfare attraverso l'impegno degli operatori delle Unità di strada comunali che stazioneranno in piazza Moro e piazza Umberto.
L’ordinanza recepisce inoltre quanto previsto dal recentissimo Decreto Legge (n.137 del 1° ottobre 2024) finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza con l’obiettivo di tutelare questi ultimi in caso di eventuali aggressioni.
“Nei due mesi appena trascorsi le aree di piazza Umberto e piazza Moro sono state monitorate con grande attenzione - commenta il sindaco Vito Leccese - con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti e a quanti le attraversano quotidianamente. Dei 95 interventi svolti dagli agenti della Polizia locale nelle aree interessate dall’ordinanza, quasi tutti hanno rilevato attività di spaccio oltre a episodi di ricettazione e risse causate dallo stato di alterazione dei soggetti coinvolti. L’emergenza sociale nelle aree adiacenti alla stazione centrale, quindi, è legata essenzialmente all’abuso di alcol e droghe: di qui la necessità di confermare il divieto di vendita di alcol nelle zone interessate a partire dalle otto di sera, come pure quello di consumo al di fuori dei bar e delle loro pertinenze nell’arco dell’intera giornata.
Dall’adozione della prima ordinanza, grazie anche al potenziamento degli interventi di igiene urbana e cura del verde, abbiamo effettivamente registrato un sensibile miglioramento delle condizioni di vivibilità, peraltro segnalato dagli stessi residenti, ed è questa la ragione per cui, dopo un confronto in seno al Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza (1° ottobre 2024), abbiamo deciso di rinnovare l'ordinanza, rimodulandola con una migliore esplicitazione dei reali obiettivi, anche al fine di consentire il consolidamento dei risultati raggiunti. Ringrazio il Prefetto per la collaborazione delle Forze dell’Ordine in questo impegno a tutela della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici”.
Di seguito quanto disposto dall’ordinanza, che resterà in vigore fino al prossimo 30 novembre:
1) È FATTO DIVIETO:
L’inosservanza delle previsioni di cui alla lettera a), fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, è punita con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.
L’inosservanza dei precetti di cui al punto b) è punita, impregiudicata la eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, ovvero fatte salve le concorrenti violazioni di natura amministrativa previste da altre Leggi e Regolamenti, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 (oltre le eventuali ulteriori spese di notifica degli atti come previste ex lege) ai sensi dell’articolo 7 bis D.Lgs 267/2000.
2) È ALTRESÌ FATTO DIVIETO per chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di porre in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, di trasporto pubblico e delle relative pertinenze insistenti e ricomprese nell’area di cui al punto a).
La violazione dei divieti indicati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 D.L. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche con riferimento alla Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015- Codice del Commercio della Regione Puglia- nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 dell’articolo 9, D.L. n.1472017, come convertito con modificazione in Legge n.48720178, è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle disposizioni richiamate nel presente capoverso nelle aree di cui al punto a).
Nei casi di reiterazione delle condotte vietate ai sensi del punto 2), potrà disporsi, con provvedimento del Questore motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui alla lettera a) del punto1);l’eventuale violazione della misura così disposta comporta l’arresto del contravventore da sei mesi ad un anno.
Si applica altresì, ricorrendone l’ipotesi, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981.
Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.L. n.137 del 1 ottobre 2024 in relazione alle specifiche fattispecie dallo stesso disciplinate ed a cui si rinvia.
Tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza ed osservanza del presente Provvedimento.
È formulata altresì specifica e contestuale DIRETTIVA, quale misura complementare alle finalità sottese al presente Provvedimento, ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale di:
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Testata: Buonasera
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