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l'avvocato
25 Febbraio 2026 - 20:54
Il presidio ospedaliero “Vincenzo Monaldi” di Napoli, teatro dei fatti oggetto di approfondimento giudiziario
La vicenda del piccolo Domenico, tragicamente segnata dall’inutilizzabilità di un cuore donato a causa di un deterioramento occorso durante la fase del trasporto (il cosiddetto “cuore bruciato”), impone una disamina tecnico-giuridica, centrata sulla responsabilità penale medica e logistica in un contesto di cooperazione colposa. Il fulcro dell’indagine penalistica si attesta sulla violazione dell’articolo 40, comma 2, del codice penale, in combinato disposto con l’articolo 589 c.p. (omicidio colposo). In tale scenario, la posizione di garanzia non si esaurisce nell’atto chirurgico del trapianto, ma si frammenta in una catena di custodia che va dall’espianto presso il donatore fino alla sala operatoria del ricevente. Il “cuore bruciato in itinere” - ovvero un organo che giunge a destinazione con necrosi tissutale o danni ischemici irreversibili tali da renderlo inservibile - configura una responsabilità per omissione impropria, laddove il garante non abbia impedito il verificarsi dell’evento degradativo che aveva l’obbligo giuridico di evitare.
Sotto il profilo della colpa specifica, il parametro di riferimento è costituito dai protocolli operativi del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e dalle linee guida internazionali sulla conservazione degli organi (preservazione a freddo o sistemi di perfusione normotermica). La responsabilità penale può colpire diversi attori a seconda della fase in cui il danno si è cristallizzato: il chirurgo espiantatore, per un errato confezionamento o un’insufficiente perfusione iniziale con soluzione cardioplegica; il personale tecnico addetto al trasporto, per l’inidoneità dei contenitori termostatici o per la violazione dei tempi massimi di ischemia fredda; o ancora i vertici amministrativi, qualora il danno derivi da un deficit organizzativo nella scelta dei vettori o dei mezzi di soccorso.
Un nodo cruciale riguarda l’accertamento del nesso di causalità tra l’errore logistico e il decesso del minore. Secondo i dettami giurisprudenziali di maggiore rilievo, non è sufficiente una probabilità statistica, ma occorre una probabilità logica vicina alla certezza che, se l’organo fosse giunto integro, il bambino sarebbe sopravvissuto. Nel caso di Domenico, la “perdita di chance” di sopravvivenza assume una valenza penale diretta: se l’unico organo compatibile disponibile viene reso inservibile da una condotta colposa, il nesso eziologico tra l’errore e l’evento morte si fa stringente, poiché l’omissione delle cautele nel trasporto ha eliminato l’unica possibilità terapeutica salvavita in un momento di urgenza indifferibile. La condotta dei garanti deve essere valutata alla stregua dell’art. 590-sexies c.p., verificando se il deterioramento sia frutto di un’imperizia lieve nel rispetto delle linee guida o, come appare più probabile in casi di “cuore bruciato”, di una negligenza macroscopica nella vigilanza dei parametri fisici (temperatura, pressione, isolamento) durante il tragitto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la complessità dell’organizzazione sanitaria non esime il singolo operatore dal dovere di controllo diretto sul bene vita affidatogli. In questo contesto, si può ipotizzare una cooperazione colposa ex art. 113 c.p., qualora l’evento sia l’esito di una serie di mancanze coordinate tra l’equipe di prelievo e i responsabili della logistica.
Ulteriore profilo di analisi è la colpa organizzativa della struttura sanitaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sebbene applicata prevalentemente in ambito privatistico, ma che in sede penale rileva come prova di una disfunzione sistemica: l’assenza di protocolli di emergenza per il trasporto rapido o l’impiego di strumentazione obsoleta per la criopreservazione non sono semplici inadempienze amministrative, ma violazioni di norme cautelari poste a presidio della vita umana. Il “cuore bruciato” diventa dunque il corpo del reato di una catena di comando che ha fallito nel preservare l’integrità biologica della res (l’organo), la cui funzione non è patrimoniale ma vitale. L’indagine peritale dovrà stabilire con esattezza il timing del danno: se il riscaldamento dell’organo sia avvenuto per un guasto meccanico del frigo da trasporto (caso fortuito o difetto di manutenzione) o per l’apertura impropria del contenitore durante il viaggio (negligenza). Solo attraverso questa rigorosa ricostruzione dei fatti sarà possibile distinguere tra la tragica fatalità e la responsabilità penale soggettiva.
In conclusione, la tutela del diritto alla salute del minore in attesa di trapianto richiede che ogni anello della filiera sia presidiato da un garante responsabile, e che l’efficienza della macchina dei trapianti non sia inficiata da approssimazioni tecniche che rendano vano il sacrificio del donatore e la speranza del ricevente. La punibilità della condotta colposa in questo caso serve a riaffermare il principio della massima diligenza esigibile in settori ad altissimo rischio, dove l’errore non colpisce solo un bene materiale, ma recide definitivamente il legame tra la disponibilità della cura e la vita stessa del paziente.
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