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L’impatto e le innovazioni della Riforma sulla tutela degli animali

Nuovi strumenti giuridici e tutela costituzionale degli animali: le principali novità introdotte dalla Legge 82/2025

Il parere legale

La Legge 82/2025 rafforza la tutela degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti e introducendo nuovi strumenti di protezione e prevenzione nel sistema penale

La Legge 6 giugno 2025, n. 82, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, si configura come un catalizzatore di un necessario rinnovamento giuridico.

L’obiettivo primario del legislatore non è stato il mero inasprimento sanzionatorio, ma l’introduzione di strumenti atti a garantire l’effettività della tutela per i beni di rilievo costituzionale. Questa esigenza deriva direttamente dall’elevazione della tutela degli animali a rango costituzionale (Art. 9 Cost.) e dall’imperativo eurounitario del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Art. 13 TFUE), che li definisce “esseri senzienti”.

Il primo segnale di questo cambio di paradigma è il mutamento della rubrica del Titolo IX-bis del Codice Penale: da delitti contro il “sentimento per gli animali” a delitti “contro gli animali”. Questa modifica codifica una giurisprudenza ormai consolidata, riconoscendo l’animale come vittima e bene giuridico primario, superando la visione antropocentrica che vedeva tutelata solo l’emozione umana verso di esso.

Le vere innovazioni, tuttavia, risiedono negli strumenti di tutela immediata e processuale. L’introduzione dell’Articolo 260-bis c.p.p. rappresenta una novità dirompente: tale norma disciplina l’affido, anche definitivo, dell’animale sequestrato (a seguito di reati di maltrattamento, uccisione o detenzione incompatibile) agli enti esponenziali. Questo meccanismo comporta un duplice risultato: l’immediata protezione dell’animale, sottratto alla disponibilità del soggetto indagato o imputato, e la dichiarazione implicita della prevalenza del benessere dell’essere senziente sui diritti di proprietà o di possesso di chi si è reso responsabile del reato.

Agli enti esponenziali riconosciuti (ex Art. 19-quater disp. coord. c.p.) viene conferito un potere d’iniziativa processuale significativo, potendo non solo richiedere l’affido definitivo ma anche impugnare i provvedimenti di dissequestro, assicurando un presidio costante sulla salute dell’animale durante tutto l’iter giudiziario.

Altrettanto strategica per la prevenzione è l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) ai reati più gravi contro gli animali, quando commessi nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione. Questa previsione impone l’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), specialmente alle aziende che operano nella filiera zootecnica o che utilizzano animali per sperimentazione, promuovendo una cultura della legalità e del benessere animale a livello aziendale e superando la sola sanzione penale individuale.

Sul piano delle fattispecie incriminatrici, la Legge n. 82/2025 introduce specifiche circostanze aggravanti volte a coprire situazioni di particolare allarme sociale o efferatezza. Tra queste si evidenziano l’aumento di pena per i delitti commessi alla presenza di minori e l’aumento se i fatti sono commessi nei confronti di più animali. Di particolare rilievo è l’aggravante specifica per l’autore che diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso, contrastando efficacemente la spettacolarizzazione della violenza animale.

Una ulteriore e significativa aggravante, applicabile al solo reato di uccisione (Art. 544-bis), è prevista quando il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, con un aumento di pena che ne segnala l’elevato disvalore sociale.

Infine, sul fronte risarcitorio, l’orientamento si sta affinando: in caso di costituzione di parte civile, il danno dovrà essere parametrato non solo al valore venale, ma dovrà includere il danno non patrimoniale (morale, esistenziale) subito dai proprietari o custodi, aprendo altresì la strada al riconoscimento del danno da sofferenza subito dall’animale stesso in base alla sua capacità senziente.

La Legge n. 82/2025 non è, dunque, solo una risposta repressiva, ma una piattaforma normativa moderna e costruttiva che eleva la qualità della tutela, agendo in modo mirato sul piano processuale e preventivo. L’auspicio è che la sua applicazione giurisprudenziale consolidi il principio che la protezione degli esseri senzienti costituisce un pilastro irrinunciabile del nostro progresso giuridico e della nostra convivenza civile.

e-mail: avv.mimmolardiello@gmail.com  
sito: www.studiolegalelardiello.it

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