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L'avvocato
17 Settembre 2025 - 17:53
L’accertamento ed il consequenziale percorso psicoterapico diventeranno un obbligo imposto per legge da convalidarsi ad opera del Gip
Lo scorso mese di giugno è stato presentato, in Senato, il disegno di legge n. 1517 avente ad oggetto: “Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere”.
Lo scopo principale del ddl viene esplicitato all’art. 1: il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza nei confronti delle donne attraverso l’introduzione dello psichiatra ovvero dello psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere. Si prevede l’inserimento, all’interno del codice di procedura penale, dell’art. 384-ter, il quale introduce l’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio per le ipotesi in cui, anche in assenza di flagranza, emergano fondati motivi per ritenere che sussista un concreto pericolo ed attuale rischio per la vita o l’integrità fisica e psichica della vittima.
Al concretizzarsi di questa ipotesi, previa autorizzazione del P.M. (scritta ovvero resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica), gli ufficiali di polizia giudiziaria dispongono accertamento sanitario temporaneo obbligatorio anche in deroga agli artt. 33, 34 e 35 della L. n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. L’accertamento ed il consequenziale percorso psicoterapico diventeranno un obbligo imposto per legge da convalidarsi, ad opera del Gip, entro le successive quarantotto ore.
L’art. 4 estende l’uso di consulenze o di perizie (in deroga al generale divieto di cui al secondo comma dell’art. 220 c.p.p.) per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato ed in generale le sue qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche.
Ricordiamo che l’art. 220 c.p.p. al secondo comma, vieta perizie su specifici aspetti dell’imputato, incluse le qualità psichiche non derivanti da cause patologiche. Non si può, cioè, svolgere una perizia ai fini dell’accertamento dell’abitualità o della professionalità nel reato, la tendenza a delinquere o il carattere e la personalità dell’imputato, a meno che non si tratti di casi legati all’esecuzione della pena.
Il successivo art. 5 del ddl, nel modificare l’art. 362, comma 1-ter c.p.p., stabilisce che il P.M., nell’assumere informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, deve avvalersi dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero di psicologia forense e, qualora durante l’assunzione di informazioni, emergano fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il P.M. dispone immediatamente l’interrogatorio del soggetto denunciato e, come per le audizioni protette, alla presenza dell’esperto.
Dal tenore del testo, così come formulato, non si comprende se il trattamento sanitario temporaneo obbligatorio sia disposto a seguito di questo interrogatorio o venga deciso in una fase antecedente dal P.M.
L’art. 6, nel modificare l’art. 67, comma secondo, delle norme di attuazione del c.p.p., ha previsto esplicitamente l’inserimento della figura dello psicologo forense nell’albo dei periti presso il tribunale.
Infine, l’art. 7, istituisce, presso ogni tribunale, un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati previsti nel cosiddetto codice rosso (omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo ed a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti), con la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell’ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati).
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