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L'Avvocato
11 Febbraio 2024 - 06:50
Il farmaco per la talidomide
Ricordate il caso del farmaco talidomide? Esso, anche in Italia, venne ritirato dal commercio a seguito di una serie di decreti del Ministero della Salute. Dopo che ricerche di carattere scientifico avevano riscontrato che la somministrazione del farmaco a donne in stato di gravidanza era causa di nascite di bambini focomelici.
La problematica delle malformazioni causate dal farmaco è stata al centro del dibattito sanitario, giuridico e legislativo. Tra gli interventi più importanti ricordiamo quello concernente il riconoscimento di una indennità mensile alle vittime della talidomide nati tra il 1959 ed il 1965. Ed ancora le norme emanate nel 2016 con le quali il legislatore prorogò il termine per chiedere l’indennizzo fissando il limite di 10 anni. Infine, fondamentale il decreto ministeriale emanato nel 2017 con il quale sono stati sbloccati gli indennizzi ed è stata data la possibilità di inoltrare domande per ottenere gli stessi anche L’AVVOCATO alle vittime nate tra il 1958 ed il 1966, oltre a tutte le persone che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.
Come si è detto, nei giorni scorsi, le vicende giuridiche del farmaco in questione sono tornate alla ribalta. In data 24 gennaio 2024, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione per i danni da talidomide decorre dalla data di presentazione della domanda di indennizzo, salvo che l’amministrazione interessata dimostri che l’interessato aveva consapevolezza, già in precedenza, del rapporto tra danni riportati ed assunzione del farmaco da parte della madre. A nulla sono valse le difese del Ministero della Salute secondo il quale sarebbe inverosimile o estremamente improbabile che nessun medico avesse mai reso edotti i familiari o la persona interessata, una volta divenuta maggiorenne, delle cause della patologia. Secondo la Corte di Cassazione, tali difese costituiscono “mere ipotesi congetturali, sfornite di qualsivoglia base fattuale” e come tali non rilevanti in quanto la prova presuntiva si deve, comunque, fondare su fatti concreti. Il termine di prescrizione decorre, quindi, dalla data di formulazione ed inoltro dell’istanza di indennizzo.
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