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Lecce

Gasdotto Tap, il Tribunale di Lecce assolve gli imputati: “Nessun reato accertato”

Depositata la motivazione della sentenza emessa a maggio. Ritenute legittime autorizzazioni, varianti e attività di cantiere. Esclusi danni ambientali e responsabilità penali

Il Tribunale di Lecce

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LECCE - Non sussiste rilievo penale nelle condotte contestate in relazione alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline. È quanto stabilito dal Tribunale di Lecce al termine di un articolato procedimento che vedeva al centro 7 capi di imputazione.

Il Collegio ha assolto gli imputati dalla principale contestazione, ritenendo pienamente legittimi tutti gli atti autorizzativi rilasciati per l’opera, in particolare il decreto ministeriale n. 223 dell’11 settembre 2014 sulla compatibilità paesaggistica e il decreto n. 72 del 2015 di approvazione del progetto definitivo del metanodotto. Secondo i giudici, la valutazione ambientale e paesaggistica aveva correttamente considerato gli effetti cumulativi dell’intera infrastruttura, fino alla connessione con la rete nazionale, così come gli impatti ambientali complessivi. Valutazioni ritenute adeguate anche alla luce delle integrazioni successive richieste dal Ministero dell’Ambiente. Giudicate legittime anche tutte le varianti in corso d’opera.

In relazione al presunto danneggiamento derivante dall’espianto degli ulivi, il Tribunale ha escluso l’illiceità della condotta, rilevando che le operazioni erano conformi alla normativa regionale in materia di tutela degli ulivi monumentali, in particolare alla legge della Regione Puglia n. 14 del 2007 e alla deliberazione di Giunta n. 1576 del 3 settembre 2013. È stato inoltre escluso il nesso causale tra l’espianto e la morte delle piante, attribuita anche alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, la cui evoluzione è stata ritenuta non prevedibile né sempre rilevabile con gli esami preventivi. Assente, secondo i giudici, anche l’elemento soggettivo del dolo, in considerazione delle cautele adottate durante l’espianto e la successiva custodia degli alberi.

Quanto all’ipotesi di inquinamento ambientale colposo, unico capo per il quale la Procura aveva chiesto condanne, il Tribunale ha ravvisato ragionevoli dubbi sulla riconducibilità degli sversamenti riscontrati in falda alle attività di cantiere. È stata inoltre esclusa la significatività dell’evento, elemento richiesto dalla norma, tenuto conto della quantità limitata delle sostanze rinvenute, della durata circoscritta della contaminazione, della ridotta estensione spaziale e dell’assenza di pericoli per la salute umana. Venendo meno il reato presupposto, è stata esclusa anche la responsabilità amministrativa della Trans Adriatic Pipeline.

I giudici hanno poi escluso la sussistenza del reato contravvenzionale relativo agli scarichi di acque reflue industriali, rilevando che nel cantiere non era presente un sistema stabile di collettamento tale da configurare uno scarico ai sensi della normativa vigente. Analogamente, le recinzioni di cantiere sono state ricondotte al regime di edilizia libera, trattandosi di opere temporanee e rimosse al termine dei lavori, con conseguente esclusione di violazioni edilizie o ambientali.

Sul piano paesaggistico, il Tribunale ha distinto le diverse situazioni. Per la recinzione realizzata nella cosiddetta Zona Rossa, è stata riconosciuta una causa di giustificazione legata alle ordinanze prefettizie e di pubblica sicurezza, adottate a tutela di lavoratori e forze dell’ordine durante fasi caratterizzate da forti tensioni e scontri. In un altro caso, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, mentre per ulteriori contestazioni sono stati rilevati dubbi sull’effettiva necessità di autorizzazione, con conseguente assoluzione nel merito.

Infine, il Tribunale ha escluso qualsiasi collegamento tra l’attività di cantiere e uno spianamento di circa 7 metri con estirpazione di macchia mediterranea, accertando che l’intervento era avvenuto prima dell’istituzione della Zona Rossa e in un periodo in cui la società non aveva la disponibilità dell’area.

La sentenza chiude così uno dei procedimenti giudiziari più complessi legati alla realizzazione del gasdotto, chiarendo in modo puntuale i profili ambientali, paesaggistici e penali dell’intera vicenda.

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