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L'Avvocato
23 Ottobre 2024 - 06:30
Stalking
Uno strumento di protezione alternativo alla querela, con emissione di provvedimento rapido per i casi non gravi ed efficace per evitare nuovi episodi di persecuzione, è l’ammonimento del questore.
L’ammonimento del questore è infatti uno provvedimento di natura amministrativa che sanziona, con un avvertimento ufficiale, l’autore di condotte persecutorie, consentendogli di poter modificare il proprio comportamento senza incorrere in un processo penale vero e proprio.
Con riferimento al reato di stalking, (art. 612 bis codice penale) l’ammonimento del questore è alternativo alla querela e può essere utile in molti casi. Una volta ammonito, lo stalker avrà modo di ripensare a ciò che ha commesso per evitare più gravi conseguenze a suo carico: infatti, se persevera nell’illecito, il reato diventa perseguibile d’ufficio – il che significa che non dovrai sporgere querela – e in caso di condanna, riceverà un aumento di pena. Con la definizione di “stalking” si intendono atti persecutori di vario genere, posti in essere nei confronti di una determinata persona, che per diventare reato devono consistere in «condotte reiterate» di minacce o molestie, tali da arrecare alla vittima «un perdurante e grave stato d’ansia o di paura», profondo e non transitorio, ingenerare un «fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, oltre che costringere la persona offesa «ad alterare le proprie abitudini di vita», ad esempio modificando i propri orari di uscita di casa e i suoi percorsi.
La pena prevista per il reato di stalking è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il reato è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o dalla persona legata da una relazione affettiva con la vittima, la pena è aumentata, come anche nel caso in cui il fatto venga commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Il reato è perseguibile a querela, che deve essere sporta entro il termine di sei mesi anziché nell’ordinario termine di tre mesi. Querelare significa non solo descrivere e denunciare i fatti subiti, ma anche chiedere espressamente la punizione del colpevole. Per i reati “privati”, che riguardano esclusivamente la sfera personale, la scelta di procedere o meno è lasciata alla vittima e il procedimento penale non può essere instaurato d’ufficio, salvo che non si tratti di condotte persecutorie particolarmente gravi. In alternativa alla querela, o in via preliminare rispetto alla decisione di procedere con una querela, la vittima di atti persecutori può, come detto, presentare un’istanza al questore chiedendo l’emissione di un ammonimento nei confronti dello stalker.
L’ammonimento non può essere chiesto se la persona offesa ha già sporto querela. L’istanza, che è comunque preferibile venga redatta da un avvocato, deve contenere l’esposizione dei fatti e può essere proposta tramite qualsiasi comando di pubblica sicurezza, con successiva trasmissione senza ritardo al questore. Nella richiesta, occorre indicare tutte le minacce o le molestie subite, evidenziando l’intento persecutorio e le conseguenze, come lo stato di ansia e di paura o la forzata modifica delle abitudini di vita per evitare contatti con l’autore. La procedura dell’ammonimento al questore è molto snella, perché, come detto, si tratta di un procedimento amministrativo di prevenzione e non di un processo penale. Per arrivare alla decisione, il questore assume, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate sui fatti quando gli occorrono dei chiarimenti (ad esempio, potrebbe decidere di ascoltare i familiari della vittima).
Infine, il questore, se ritiene fondata la richiesta, emette un decreto di ammonimento rivolto al persecutore, contenente l’invito a tenere una condotta conforme alla Legge. A questo punto, lo stalker è convocato dall’autorità di pubblica sicurezza e, all’atto della presentazione, gli viene comunicato l’ammonimento del questore emesso nei suoi confronti. Nell’occasione, viene redatto un verbale per documentare l’operazione. Da quel momento, se il persecutore compirà ulteriori atti contro la vittima, sarà denunciato d’ufficio dalla pubblica autorità, senza più necessità che la persona offesa presenti querela e, in caso di condanna, avrà un aumento di pena.
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