Cerca
IL COMMERCIALISTA
30 Dicembre 2025 - 14:04
Tra riforme fiscali e nuove regole sulla riscossione, l’Italia affronta la sfida di ridurre il divario tra imposte dovute e imposte incassate
Si intensificano le misure di variazione della Rottamazione quinquies che passa al vaglio del Senato il quale ne ha introdotto diverse modifiche.
L’articolo 1 comma 82 della Legge di Bilancio determina con chiarezza l’ambito di applicazione della misura che riguarderà i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Si tratta quindi esclusivamente di cartelle esattoriali già affidate agli agenti della riscossione e non già avvisi bonari o altri strumenti di intimazione del pagamento. Cambia il termine di versamento delle rate, originariamente fissato in 120 rate mensili, oggi diviene di 54 rate bimestrali di pari importo o in una unica soluzione. La modifica si è resa necessaria a causa del fatto che una rateazione mensile non avrebbe assicurato un giusto periodo di raccolta delle risorse necessarie al cittadino per pagare i propri carichi pendenti. Inoltre una durata di 120 rate mensili avrebbe significato estendere a 10 anni il tempo per reintegrare le somme da versare con rischi di decadenza molto alti.
Ricordiamo infatti che uno dei problemi principali delle precedenti rottamazioni è stato quello dell’uso improprio dello strumento per fini dilatori. Bloccare le procedure esecutive o allungare i tempi di pagamento senza una reale intenzione di fare fronte alla massa debitoria complessiva. Il legislatore prevede che una riduzione dei tempi dovrebbe agevolare la risoluzione di questo problema.
I canali di presentazione della domanda, per via telematica, per entrare nella Rottamazione quinquies dovrebbero essere aperti i primi giorni del prossimo anno ed entro il 30 giugno 2026 gli agenti della riscossione saranno tenuti a comunicare ai debitori l’importo delle somme da versare e le relative modalità per farlo.
La presentazione della domanda sospende una serie di termini; in particolare prescrizione e decadenza delle cartelle, obblighi di pagamento delle rate in corso, fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie, procedure esecutive nuove e dovranno essere sospese quelle avviate.
Qualora la rottamazione produca una consistente riduzione di somme da versare rispetto a rateazioni in corso, quanto già acquisito dallo Stato non sarà rimborsabile e verrà calcolato in riduzione delle somme dovute.
L’adesione alla rottamazione quinquies annulla l’effetto delle rateazioni in corso sottoscritte in data antecedente alla misura agevolativa. In altre parole accettando di aderire alla rottamazione quinquies si decadrà dalle rateazioni esistenti senza possibilità di accesso ulteriore e futura rispetto ad ogni singolo carico pendente selezionato.
Si decade dalla rottamazione quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento della rata unica o di due rate anche non consecutive, previste dalla rottamazione. Occorrerà quindi essere piuttosto attenti perché la non consecutività delle rate potrebbe generare casi di decadenza per omissioni, anche involontarie, che possano accadere nel tempo. In tal caso, la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.
Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Nel dettaglio, il comma stabilisce che, per le sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore), e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).
Il comma 99 consente di estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17, anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Per questa ragione si potrà fare rientrare nella rottamazione quinquies le somme dovute per decadenza dalle precedenti rottamazioni o definizioni agevolate, compreso il saldo e stralcio.
Quanto ai tributi locali, la disposizione introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
I più letti
Testata: Buonasera
ISSN: 2531-4661 (Sito web)
Registrazione: n.7/2012 Tribunale di Taranto
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Piazza Giovanni XXIII 13 | 74123 | Taranto
Telefono: (+39)0996960416
Email: redazione.taranto@buonasera24.it
Pubblicità : pubblicita@buonasera24.it
Editore: SPARTA Società Cooperativa
Via Parini 51 | 74023 | Grottaglie (TA)
Iva: 03024870739
Presidente CdA Sparta: CLAUDIO SIGNORILE
Direttore responsabile: FRANCESCO ROSSI
Presidente Comitato Editoriale: DIEGO RANA