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Stop ai controlli automatici sui conti correnti

La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia: servono garanzie giudiziarie e limiti più rigorosi nell’accesso ai dati bancari dei contribuenti

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La Sentenza CEDU stabilisce che non è più sufficiente un atto amministrativo ma il sistema va riformato a tutela della riservatezza dei cittadini

Stop ai controlli automatici da parte di Agenzia Entrate o altri organi, sui conti correnti degli italiani. La Corte di Giustizia Europea sui diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza dello scorso 8 gennaio 2026 condanna il nostro Paese alla eccessiva invasività delle indagini bancarie che oggi possono essere avviate con una semplice autorizzazione dirigenziale dopo l’introduzione, nel 2011, di una legge del Governo Monti.

La Sentenza CEDU stabilisce che non è più sufficiente un atto amministrativo ma il sistema va riformato a tutela della riservatezza dei cittadini. La sentenza trae origine dai ricorsi presentati dai contribuenti italiani, Ferrieri e Bonassisa che avevano scoperto controlli troppo approfonditi sui loro conti correnti. Rivoltisi alla CEDU la stessa ha rilevato una palese violazione dell’articolo 8 della Carta dei diritti dei cittadini della Unione e pur riconoscendo che il contrasto alla evasione fiscale sia un istituto fondamentale del funzionamento della azione amministrativa ha stabilito la necessità di porre un limite agli abusi, chiedendo un controllo indipendente capace di limitare l’ampiezza dei poteri della amministrazione.

In base alla attuale disciplina italiana a fornire il diritto di accesso ai dati bancari è una autorizzazione del direttore regionale o centrale di Agenzia Entrate. La Cassazione italiana ha spesso affermato che tale autorizzazione non debba nemmeno essere motivata. La Corte Europea invece afferma che sia necessario un provvedimento di un Giudice per garantire una tutela adeguata.

L’attuale normativa italiana va quindi riformata perché troppo discrezionale rispetto alla convenzione esistente tra paesi europei. Inoltre al momento non esiste una tutela immediata per il cittadino perchè questi non si può rivolgere ad un giudice per impedire o contestare l’accesso ai propri dati bancari.

Alla luce di questa sentenza, che già lo scorso 6 marzo è stata recepita dalla Cassazione per la prima volta, occorre introdurre meccanismi che impediscano controlli indiscriminati sui conti correnti, subordinandoli a criteri oggettivi e verificabili da una autorità indipendente.

In particolare la nuova disciplina deve prevedere la chiara indicazione delle circostanze che giustificano l’accesso ai dati bancari, l’obbligo di un provvedimento motivato e proporzionato, la possibilità per il contribuente di adire un giudice anche prima o a prescindere dalla emissione di un accertamento e un controllo giurisdizionale effettivo sulle modalità di svolgimento delle indagini.

In mancanza di tali riforme l’Italia continuerà a violare la normativa della Unione e la convenzione UE. La sentenza CEDU ovviamente non modifica le cose in essere nel nostro Paese. E’ sempre necessario attendere una correzione normativa, pur tuttavia è già stata recepita da una recente sentenza della Cassazione e questo potrebbe consentire ai cittadini di tenerne conto per le proprie questioni.

Di tutta evidenza. Si dovrà quindi attendere una riforma con urgenza. Ma da dove nacque questa facilitazione nei controlli? Fu introdotta nel Decreto Salva Italia di Monti e confermata nel 2012 in un momento di forte crisi del sistema economico nazionale.

Le sentenze della Cassazione che annullano accertamenti già in corso sono sostanzialmente 2, tra cui l’ultima è la 2510 del 2026.

C’è inoltre una ulteriore censura mossa dalla CEDU e riguarda non solo il libero accesso ai dati ma anche il prelievo forzoso esercitato poi dalla Agenzia riscossione sulla base di autorizzazioni amministrative. Il contribuente deve essere prima informato mentre attualmente questi viene a conoscenza delle questioni quando il Fisco ha già effettuato l’accesso ai dati.

Così, in altre parole, la sentenza CEDU arriva a inficiare, almeno in senso generico, anche il processo generale di prelievo forzoso, dei pignoramenti e delle esecuzioni basate su verifiche costruite senza adeguata parametrazione dei rapporti e dei diritti.

C’è infine una ulteriore sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo della Unione relativa al rispetto del domicilio in caso di ispezione svolta nei locali ad uso promiscuo coincidenti con la sede della società e l’abitazione del legale rappresentante. Anche in questo caso la CEDU sostiene che non sia sufficiente l’autorizzazione del Pubblico Ministero non motivata e considerata uno strumento formale senza un controllo ulteriore di legalità, necessità e proporzionalità della misura.

Inoltre l’attività ispettiva deve avere un perimetro non troppo ampio, non esteso illimitatamente e con limiti oggettivi.

Insomma anche in questo caso la normativa italiana va riformata e in assenza di un rimedio giurisdizionale ai ricorrenti è stato riconosciuto un risarcimento di 7.600 euro di danno non patrimoniale.

Andranno quindi riformate parecchie vicende rispetto alle recenti sentenze CEDU e il Governo dovrà adoperarsi nella risoluzione di entrambe le questioni in tempi relativamente brevi per evitare ulteriori condanne.

*Dottore Commercialista - Revisore Legale

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