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Taranto

Ex Ilva, il Tar sospende l’ordinanza di Bitetti sulla centrale elettrica

Stop cautelare al provvedimento del Sindaco: udienza fissata il 19 maggio, resta operativa la centrale termoelettrica

L'ex Ilva

L'ex Ilva ora Acciaierie d'Italia

TARANTO - Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha sospeso in via cautelare l’ordinanza del sindaco Piero Bitetti che imponeva ad Acciaierie d’Italia Energia la fermata della centrale termoelettrica al servizio dello stabilimento siderurgico.

Il provvedimento del primo cittadino prevedeva lo stop entro 30 giorni per l’impianto che utilizza i gas di altoforno, ritenendo la società inadempiente rispetto alla presentazione del piano di riduzione del rischio non cancerogeno legato alle emissioni di arsenico, cobalto e nichel. A partire dal 13 maggio 2026, secondo l’ordinanza, la centrale avrebbe dovuto interrompere l’attività.

La decisione del Tar arriva dopo il ricorso presentato il 24 aprile dagli avvocati di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Marco Annoni e Luisa Torchia, che avevano chiesto una trattazione urgente della misura cautelare prima della scadenza indicata dal Comune.

Nel decreto di sospensione, il presidente del Tar di Lecce Antonio Pasca ha evidenziato la necessità di un approfondimento nel merito. “Le questioni proposte necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale”, si legge nel provvedimento, nel quale si sottolinea anche come sia opportuno “salvaguardare lo stato di fatto ad oggi esistente” in attesa della decisione definitiva.

Il tribunale ha quindi disposto la trattazione collegiale del caso nella camera di consiglio fissata per il 19 maggio 2026. Fino a quella data, l’ordinanza del sindaco resta sospesa e l’impianto può continuare a funzionare.

Nel ricorso, la società aveva contestato la legittimità dell’atto, sostenendo che deriverebbe da provvedimenti regionali già impugnati davanti allo stesso Tar. Secondo la difesa, si configurerebbe una “illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti presupposti”.

I legali hanno inoltre evidenziato che la normativa regionale richiamata dal Comune non sarebbe applicabile in modo diretto agli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale nazionale. In particolare, la Valutazione del danno sanitario, prevista dalla legge regionale, dovrebbe costituire un elemento istruttorio nell’ambito delle competenze ministeriali e non il presupposto per interventi diretti del sindaco.

La vicenda resta ora nelle mani del giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi nel merito nelle prossime settimane, mentre continua il confronto tra istituzioni e azienda sulla gestione ambientale e produttiva del sito siderurgico.

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