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Il caso
24 Gennaio 2026 - 06:37
Gita scolastica - foto da Tuttoscuola
BARI - La progressiva riduzione dei viaggi d’istruzione, delle visite formative e delle attività extrascolastiche non può essere archiviata come un fenomeno occasionale o legato a singole realtà territoriali. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, si tratta invece di un segnale di allarme sistemico, che mette in luce una fragilità strutturale del rapporto di lavoro docente all’interno della scuola pubblica.
Alla base della criticità vi è un assetto normativo che affida funzioni formative ormai considerate essenziali per il diritto allo studio a prestazioni aggiuntive non obbligatorie, subordinate al consenso individuale dei docenti. Il contratto collettivo nazionale definisce in modo puntuale le attività dovute, distinguendole nettamente da quelle extra, che non rientrano nell’orario di servizio. In questo quadro, l’accompagnamento degli studenti in contesti esterni alla scuola si configura come attività eccedente, caratterizzata da un elevato contenuto professionale e da un impegno temporale significativo.
Il Coordinamento sottolinea come qualsiasi tentativo di ricondurre tali attività a un dovere implicito del docente si porrebbe in contrasto con i principi di legalità e tipicità che regolano il pubblico impiego. L’assenza di un obbligo contrattuale esplicito rende impropria ogni interpretazione che attribuisca carattere automatico o dovuto a prestazioni che, per definizione, restano volontarie.
A questo si aggiunge il tema delle responsabilità giuridiche. Il docente accompagnatore, chiamato a esercitare la vigilanza sugli studenti al di fuori dell’istituzione scolastica, assume una posizione di garanzia tutt’altro che marginale. L’estensione del rischio, sia in ambito civile sia penale, è evidente, soprattutto alla luce delle responsabilità previste dall’articolo 2048 del Codice civile e dei possibili profili di colpa in caso di eventi lesivi. Una condizione che richiede livelli di attenzione e controllo elevati, difficilmente compatibili con l’assenza di un adeguato inquadramento contrattuale.
Il nodo retributivo assume così una valenza giuridica centrale. Il richiamo all’articolo 36 della Costituzione evidenzia come la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione resa. Pretendere attività prolungate nel tempo, caratterizzate da continuità di presenza e da un’elevata esposizione a responsabilità, senza un compenso adeguato, equivale a una forma di lavoro non correttamente remunerato, in contrasto con i principi fondamentali del diritto del lavoro.
Il Coordinamento mette inoltre in guardia dal ricorso a motivazioni di carattere etico o vocazionale. Richiamare la “missione educativa” del docente per giustificare prestazioni gratuite o sottopagate significa confondere il piano morale con quello giuridico. In uno Stato di diritto, la funzione pubblica non può fondarsi su presupposti di sacrificio individuale, né su obblighi informali privi di una disciplina normativa chiara.
Le conseguenze di questa ambiguità sono evidenti. Il sistema scolastico viene esposto a tensioni ricorrenti, in cui il diritto allo studio degli studenti e il diritto dei docenti a una prestazione equamente retribuita finiscono per apparire come interessi contrapposti. Una contrapposizione che, secondo il Coordinamento, non è fisiologica, ma deriva esclusivamente da una carenza di regolazione.
Da qui la richiesta di un intervento di livello nazionale, capace di affrontare in modo organico la disciplina delle attività extrascolastiche e di ricondurle all’interno di un quadro contrattuale certo, uniforme e conforme ai principi costituzionali. Solo un adeguamento del contratto collettivo e delle relative fonti attuative potrà garantire, da un lato, la continuità dell’offerta formativa e, dall’altro, la piena tutela della dignità professionale e giuridica dei docenti.
A firmare la posizione è Romano Pesavento, presidente del Coordinamento, che ribadisce come la scuola, in quanto amministrazione pubblica e luogo di formazione alla cittadinanza, non possa tollerare pratiche escluse in ogni altro ambito del pubblico impiego. Il rispetto della legalità, della proporzionalità retributiva e della responsabilità giuridica, conclude, non rappresenta un ostacolo alla funzione educativa, ma ne costituisce il presupposto imprescindibile.
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