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Taranto

Centro scommesse negato, il Tar conferma la decisione della Questura

I giudici amministrativi respingono il ricorso sulla base dei rilievi della polizia: rischio di gestione per interposta persona e criticità strutturali del locale

Una schedina del 10eLotto

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TARANTO – Una sentenza del Tar Puglia ha confermato il diniego della Questura alla richiesta di aprire un centro scommesse all’interno di un bar cittadino. È quanto riportato dall’agenzia nazionale Agipronews.

I giudici hanno ritenuto fondate le motivazioni della polizia, legate alla potenziale inaffidabilità della società proponente e al rischio che l’attività potesse essere gestita, di fatto, per interposta persona, da un soggetto privo dei requisiti di legge.

Secondo quanto spiegato nel provvedimento, durante diversi controlli gli agenti avevano trovato nel locale la stessa persona che in passato aveva gestito irregolarmente un centro scommesse nello stesso immobile, attività già colpita da sospensione e successiva revoca della licenza. Un elemento giudicato «particolarmente significativo», soprattutto perché il soggetto era presente sia durante il sopralluogo sia al momento della notifica del preavviso di diniego. Il rappresentante legale della società richiedente, invece, risultava assente.

Per il Tar, questi fatti evidenziano un «concreto pericolo di abuso del titolo», in contrasto con il principio di personalità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, che impone al titolare una gestione diretta e non mediata. La decisione richiama l’articolo 88 del TULPS, che consente il rilascio della licenza solo a soggetti concessionari o autorizzati, escludendo qualsiasi forma di gestione indiretta.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che, in materia di licenze di pubblica sicurezza, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare ogni elemento utile per concedere, revocare o rinnovare un’autorizzazione, con la finalità primaria di garantire ordine e sicurezza pubblica.

Oltre al sospetto di una gestione non consentita, la Questura aveva evidenziato ulteriori criticità: un ingresso secondario che avrebbe compromesso la sorvegliabilità del locale e la prevalenza dell’attività di bar e ristorazione, con possibile presenza di minori, condizione ritenuta incompatibile con un punto scommesse.

Per i giudici, l’insieme di queste circostanze conferma la valutazione di inidoneità e rende infondato il ricorso, che è stato respinto integralmente.

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