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IL COMMERCIALISTA

RC Auto, fine dell’obbligo per i mezzi non utilizzati. L’Italia si allinea alla UE

Dalle polizze stagionali alle nuove deroghe sull’obbligo assicurativo: cosa cambia davvero per auto, veicoli storici e mezzi fermi

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Nuove regole dall’Europa rendono più flessibile l’assicurazione per i veicoli fermi o utilizzati solo in alcuni periodi dell’anno

Il Governo italiano recepisce la direttiva UE 2021/2118 e allinea il nostro Paese ad una serie di regole comunitarie che riguardano il mercato assicurativo delle autovetture, iniziando a consentire la possibilità di introdurre formule assicurative di durata inferiore all’anno per i veicoli usati in modalità stagionale.
Il Decreto legislativo approvato dal Governo viene rimesso alle decisioni del Parlamento che ne potrà modificare o limare ulteriormente il contenuto. La prima novità riguarda il nuovo perimetro di applicazione degli obblighi assicurativi sugli autoveicoli. In particolare viene introdotta la prima deroga di legge all’obbligo assicurativo per i veicoli non idonei all’uso e cioè privi di parti essenziali che li rendano, in maniera stabile, idonei all’utilizzo su strada. Secondo le indicazioni della relazione illustrativa al decreto, la questione riguarda principalmente veicoli in stato di rottame o privi di motore ma la deroga non opera per i veicoli privi di elementi che sono facilmente inseribili nella vettura, come ruote o batteria.
In altre parole non basterà togliere la batteria al veicolo per decretarne l’inidoneità all’uso su strada. Occorre che il veicolo non possa circolare perché privo di elementi essenziali non facilmente sostituibili.

Anche sul versante dei veicoli d’epoca il Governo interviene cambiando alcune regole. Il contratto di assicurazione per queste categorie di autovetture potrà essere sdoppiato indicando separatamente il premio per il rischio di stazionamento - o rischio statico - e per il rischio di movimento.
Nel caso il veicolo venga utilizzato su strada occorrerà che il contratto RC contenga entrambe le coperture. Ma il Governo considera finalmente anche il caso del congruo indennizzo per i danneggiati da veicoli fermi in stazionamento, come considerato dalla direttiva UE 2021/2118. La questione investe il caso di veicoli fermi in musei, garage o altre strutture che non circolano normalmente su strada ma in caso di incendio, scoppio o altri danni accidentali, possono provocare criticità per immobili e persone.
La questione investe molte autovetture. Sono infatti in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica, registrati presso la Motorizzazione Civile nello scorso 2025, 309.899 veicoli di cui 219.456 auto e 90.443 moto.

Il Decreto introduce la possibilità di sottoscrivere contratti di durata inferiore all’anno per i veicoli utilizzati in modo stagionale. Saranno perciò introdotte sul mercato polizze intra-annuali, superando la attuale rigidità della durata minima annuale dei contratti RCA. In verità già alcune compagnie assicuratrici operavano in questo senso nella vacatio normativa italiana, adottando la misura UE, già dal 2021, tuttavia l’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, prevede attualmente una durata minima annuale del contratto o, su richiesta del cittadino, di un anno più una frazione infrannuale per autovetture, motocicli e natanti.

Si inserisce anche maggiore flessibilità nei contratti di assicurazione che riguardano gare e competizioni sportive per autovetture, consentendo agli organizzatori degli eventi, in sostituzione della assicurazione tradizionale RC Auto, una polizza di responsabilità civile legata al singolo evento sportivo.

Vengono infine rafforzati i poteri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – a cui vengono restituiti i poteri di vigilanza sulla banca dati dell’attestato di rischio e sulla qualità delle informazioni connesse al numero di sinistri dei singoli assicurati. Recita il decreto che si ripristina «il potere regolamentare dell’Ivass concernente la determinazione delle indicazioni aggiuntive relative all’attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, di stabilirne la validità (non inferiore a 12 mesi) e di individuare i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Nell’ambito del medesimo regolamento, si attribuisce all’Ivass il compito di disciplinare le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica e le modalità di consegna dell’attestato di rischio». L’intero complesso di novità non dovrà impattare sui costi del bilancio dello Stato.

Sebbene le modifiche interessino un numero di proprietari di veicoli storici notevole, il Governo non recederà tuttavia dall’affidare al Ministero dell’Interno una serie di interventi di verifica sulla capacità di circolazione del parco auto composto da autovetture particolarmente vecchie, sia per il rispetto delle normative europee sulle emissioni, sia per il contrasto all’elusione assicurativa, fenomeno attraverso il quale molti acquistano veicoli con anzianità superiore ai 20 anni, con iscrizione ASI, per fruire di un costo assicurativo ridotto, spesso a discapito della sicurezza stradale.

*Dottore Commercialista - Revisore Legale

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